Bonetti & Delia vincono al CDS con l’Università di Catanzaro in tema di scuole di specializzazione

Bonetti & Delia, con il founder Santi Delia e Michele Bonetti, hanno assistito l’Università Magna Graecia di Catanzaro nell’ampio contenzioso  generatosi a seguito del temporaneo mancato accreditamento di alcune scuole di specializzazione di medicina.

Il MIUR, difatti, oltre a comminare il mancato accreditamento in ragione del non raggiungimento di alcuni parametri imposti dall’Osservatorio nazionale, imponeva all’Ateneo di accordare il trasferimento incondizionato a tutti gli specializzandi che ne facessero richiesta proprio in virtù della “sanzione” comminata.

Il T.A..R. Calabria (sentenze nn. 1784/19 e da 1793 a 1798 del 2019 e n. 1902/19), adito dagli specializzandi che reclamavano l’immediata ottemperanza a tale clausola, ha dapprima rigettato le loro domande ritenendo che sul tema abbia giurisdizione il giudice ordinario e che, anche per tale ragione, la domanda di applicazione dell’istituto del silenzio – assenso non possa trovare applicazione ed in seguito, in separato contenzioso, si è espresso sulla natura di tale vincolo ministeriale su ricorso proposto dall’Ateneo.

Il T.A.R., aderendo alle tesi dell’Avvocato Santi Delia, ha ritenuto che il Decreto ministeriale invade le competenze dell’Ateneo, ragion per cui “ogni diversa interpretazione esporrebbe la disposizione medesima ad evidenti profili di nullità (e, quindi, di inefficacia), per difetto assoluto di attribuzione”.

Gli specializzandi, assistiti dallo Studio Legale PMMS Legal – Mangano Miceli Stallone, con il founder Francesco Stallone, hanno impugnato l’esito negativo innanzi al Consiglio di Stato (sentenze nn. 1002 e 1003/2020) che con sentenze del 10 febbraio 2020, ha respinto gli appelli, confermando la giurisdizione del G.O.

Secondo la Sesta Sezione del Consiglio di Stato (Pres. Santoro, rel. Simeoli), “alla luce dell’art. 37 del d.P.R. n. 368 del 1999 (…) le eventuali controversie sono devolute all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80”, ragion per cui “in definitiva, non rientrando i medici specializzandi tra le categorie di personale in regime di diritto pubblico, ne consegue che, una volta esaurita la fase concorsuale finalizzata all’ammissione alla scuola, ogni altra questione attinente al rapporto contrattuale, appartiene alla cognizione del giudice ordinario“.

 

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