Zitiello Associati assiste con successo Credit Suisse che vince sulle polizze anche in Cassazione

Il team di Zitiello Associati, guidato dall’Avvocato Benedetta Musco Carbonaro, ha assistito con successo Credit Suisse in materia di polizze, ottenendo sentenza favorevole dalla Corte di Cassazione.

Lo Studio Zitiello Associati, con un team specializzato in contenzioso guidato dalla partner Avvocato Benedetta Musco Carbonaro, ha assistito con successo Credit Suisse in materia di polizze vita unit linked ottenendo sentenza favorevole dalla Corte di Cassazione.
[auth href=”https://www.lefonti.legal/registrazione/” text=”Per leggere l’intero articolo devi essere un utente registrato.
Clicca qui per registrarti gratis adesso o esegui il login per continuare.”]La Cassazione ha deciso una controversia su una polizza vita unit linked distribuita dalla banca, unico soggetto convenuto in questo giudizio.
Il sottoscrittore della polizza ha sostenuto innanzitutto che la sottoscrizione della polizza fosse avvenuta nell’ambito di un rapporto di consulenza, circostanza contestata dalla banca e ritenuta insussistente anche dalla Cassazione, la quale ha confermato che l’onere di provare l’esistenza del contratto in relazione al quale è chiesta la tutela grava sul soggetto che agisce in giudizio.
La Corte ha quindi ribadito che l’inversione dell’onere della prova gravante sull’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 23 del TUF attiene unicamente alla diligenza dell’intermediario stesso nella prestazione del servizio, ma non incide sugli altri elementi costitutivi delle pretese del cliente, in primo luogo sulla prova dell’esistenza dello specifico rapporto (ossia nel caso specifico della consulenza), trattandosi di fatto costitutivo della domanda e comunque di circostanza che non può essere oggetto di prova negativa da parte della banca.
La Cassazione ha inoltre dato atto della correttezza della decisione dei giudici di merito laddove è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’intermediario rispetto alle domande di invalidità della polizza, con particolare riferimento ai presunti vizi del consenso che avrebbero inficiato la volontà del sottoscrittore, trattandosi di pretese che possono essere fatte valere unicamente nei confronti della controparte contrattuale del cliente stesso, ossia nel caso specifico della compagnia.

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