Studio Legale Stefanelli vince al T.A.R. Sardegna

Il T.A.R. Cagliari ha affermato la non vincolatività del parere di precontenzioso ANAC e stabilito che, anche nel caso di non espressa conformità a norme tecniche standard dei prodotti offerti in gara, il principio del favor partecipationis deve comunque prevalere.

Stefanelli & Stefanelli, con l’avv. Andrea Stefanelli, vince dinanzi al T.A.R. Sardegna, (sez. I° 4/5/2018, n. 404), il ricorso promosso dalla società Labosystem S.r.l. nei confronti dell’Università di Cagliari e della Momo Line S.r.l.
[auth href=”https://www.lefonti.legal/registrazione/” text=”Per leggere l’intero articolo devi essere un utente registrato.
Clicca qui per registrarti gratis adesso o esegui il login per continuare.”]La questione riguardava l’affidamento della fornitura di cappe chimiche per i Laboratori dell’Università di Cagliari, che era stata inizialmente assegnata a Labosystem ma poi revocata in forza di un parere di precontenzioso rilasciato dall’ANAC.
Detto parere peraltro era stato richiesto a gara già conclusa e peraltro neanche dalla 2° classificata (bensì dalla 3° graduata) e né l’Università né Labosystem vi avevano “aderito”.
Di conseguenza il T.A.R. Sardegna ha affermato in primis la “non vincolatività” del parere precontenzioso rilasciato da ANAC in quanto le parti interessate non vi avevano aderito, mentre nel merito ha accolto la tesi secondo cui l’esclusione era stata erroneamente disposta, in base ad un’interpretazione eccessivamente “restrittiva” della lex specialis.
I prodotti offerti dalla ricorrente possedevano infatti misure “standard” (in ossequio alla normativa europea ISO di riferimento), oltre a risultare provvisti di certificazione UNI EN 14175 e pertanto la specifica richiesta di una determinata lunghezza (1500 mm), ancorché prevista a pena d’esclusione, non poteva comunque prevalere rispetto al principio del favor partecipationis e a quella della “equivalenza” disposto dall’art. 68 del D.lgs. 50/2016.
Il T.A.R. ha così deciso di disporre la reintegrazione della ricorrente nell’aggiudicazione, contro un’interpretazione della lex specialis “illogica e sganciata dai valori di carattere sostanziale”.

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