Gli strumenti anticrisi a disposizione delle imprese

I contratti di rete di solidarietà rappresentano una importante novità normativa, in chiave occupazionale, introdotta attraverso gli interventi emergenziali degli ultimi mesi. Ne abbiamo parlato nella puntata di Doppio Binario con Raffaella Calamandrei, salary partner dello studio legale Lombardo, e Benedetta Parziale, HR manager del gruppo Digitouch.

Cosa sono i contratti di rete di solidarietà e quali sono le finalità?
Le legge di conversione del decreto Rilancio ha introdotto lo strumento del contratto di rete con causale solidarietà. Il legislatore ha quindi aggiornato i principi del contratto di rete ordinario, in modo da conseguire l’utilizzo di questo strumento in chiave occupazionale in questo periodo emergenziale. La struttura resta quella del contratto di rete ordinario, si tratta quindi di accordo plurilaterale con scopo comune mediante il quale più imprenditori conseguono uno scopo comune che ha carattere solidaristico. Ovvero la tutela dei livelli occupazionali delle aziende e l’inserimento dei soggetti non ancora dipendenti delle imprese della rete.

Come la vostra società ha vissuto il lockdown?
Siamo riusciti ad avere tutti i nostri 200 dipendenti in sicurezza a lavorare da casa. Ovviamente la crisi che stavamo affrontando ci ha messo di fronte a un calo di business e di attività per alcune aree della nostra realtà. Abbiamo valutato e adottato gli ammortizzatori sociali e avuto in poco tempo disponibilità ad accedervi. Siamo quindi riusciti laddove abbiamo messo parte delle persone in cassa integrazione siamo riusciti a reintegrare al 100% la cassa. Quello che forse è mancato sono stati i tempi corretti tra quello che veniva comunicato e quello che si poteva fare.

In che modo i contratti di solidarietà aiutano l’imprenditore a salvaguardare i posti di lavoro?
Le finalità e gli obiettivi possono essere realizzati con due strumenti: la codatorialità e il distacco semplificato. Questo strumento non richiede l’espressa individuazione dell’interesse del soggetto distaccante. Obiettivi e finalità di questo strumento dovranno essere realizzate rispetto a un programma condiviso, dove saranno indicati diritti e obblighi di ciascuno soggetto partecipante. Una caratteristica peculiare è la semplificazione degli adempimenti formali. Il contratto può quindi essere stipulato dalle parti con firma digitale e vi è quindi una semplificazione in particolare non è richiesta la stipula con atto pubblico o con la scrittura privata autenticata.
Ci sono state delle criticità che avete affrontato nel periodo del lockdown?
L’importante in quel periodo era imparare qualcosa anche da quella situazione. Abbiamo imparato la possibilità di lavorare in smart working e coglierne gli aspetti positivi che anche in non emergenza possono essere un valore per società e dipendenti. Abbiamo cercato di stare vicino ai lavoratori costretti a lavorare da casa per tenere alto il morale e avere sempre contezza di come stavano vivendo le persone questo momento. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali alcune criticità sono dovute ai tempi e alle modalità di comunicazione dei vari decreti.

Tornando ai contratti di rete di solidarietà, quali sono le imprese che possono farne parte?
Calamandrei. Tutte le imprese di filiera colpite da crisi economica, senza limitazioni dimensionali e a prescindere dalla collocazione territoriale. Sono ricomprese anche le imprese individuali, le società di persone e di capitale, le associazioni senza scopo di lucro e gli enti che hanno ad oggetto esercizio di attività di impresa. Secondo la circolare di Rete Impresa sul punto, il concetto di filiera si intende in senso ampio e generico, e ricomprende gli ambiti colpiti dalla crisi. La condizione insuperabile è quella di crisi o di stato di emergenza. Queste situazioni devono essere dichiarate da un provvedimento delle autorità competenti.

Voi invece in che modo vi siete organizzati per far fronte alla crisi?
Parziale. Per tornare a una nuova normalità, come azienda abbiamo optato per un inizio graduale, a partire dalla famosa fase 2 in cui si è data più libertà alle imprese di aprire gli uffici. Abbiamo ritenuto corretto rimanere in smart working fino a luglio, poi abbiamo optato per una parziale riapertura su base volontaria per dare la possibilità alle persone di tornare in ufficio. Per ripartire poi con una nuova normalità a settembre, abbiamo predisposto e attuato tutte le linee guida per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Stiamo proseguendo con uno smart working intenso, con una presenza in ufficio del 50-60 per cento delle persone. In questo modo abbiamo ripreso quel ritmo e quella vicinanza che stavamo perdendo. Stiamo puntando anche sulla formazione, in aula o da remoto.
L’accordo relativo ai contratti di rete deve prevedere una durata?
I provvedimenti che dichiarano lo stato di emergenza rappresentano il presupposto per la stipula di un contratto di rete con questa specifica causale, ma non vincolano la durata dell’accordo, che va determinata sulla base del tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi che le aziende si sono preposte. Il contratto di rete non deve contenere un termine, infatti secondo la circolare di Rete Imprese la legge di riferimento non vieta che l’accordo vada oltre una data specifica.

Gli strumenti a disposizione sono sufficienti?
Gli strumenti messi in campo dal governo sono stati significativi. La criticità principale è stata quella di avere anticipati molti strumenti prima che fossero realmente disponibili, quindi a volte ci siamo trovati con aspettative di un certo livello, quando invece alcuni strumenti non erano ancora operativi. Ora siamo nella situazione di avere tante opportunità a disposizione, alcune stanno terminando il periodo di attuazione, quindi ci aspettiamo nuove indicazioni e normative che ci permettano di guardare più in là rispetto alla fine di dicembre 2020.

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