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DLA Piper vince al TAR Napoli e sblocca il parco eolico della Frie-El

DLA Piper vince al TAR Napoli e sblocca il parco eolico della Frie-El


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DLA Piper ha assistito con successo Eolica PM nel contenzioso amministrativo davanti al TAR Napoli.

DLA PIPER, con un team guidato dal partner Germana Cassar e dall’associate Roberta Lugarà, ha assistito con successo la società Eolica PM (gruppo Fri-el) nel contenzioso amministrativo davanti al TAR Napoli contro l’ordinanza di sospensione dei lavori del parco eolico emessa dal Comune di Morcone del 21 dicembre 2017.
Il TAR Napoli ha accolto il ricorso della Società ritenendo infondate tutte le contestazioni del Comune, contenute sia nei provvedimenti impugnati sia negli scritti difensivi avversari, e annullato l’ordinanza di sospensione dei lavori del Comune di Morcone e tutti gli atti presupposti e connessi, incluso l’atto di diffida e contestuale avvio del procedimento per dichiarare la risoluzione della convenzione per l’accesso alle aree comunali.
[auth href=”https://www.lefonti.legal/registrazione/” text=”Per leggere l’intero articolo devi essere un utente registrato.
Clicca qui per registrarti gratis adesso o esegui il login per continuare.”]Il TAR ha altresì accolto la domanda di condanna al risarcimento dei danni, riscontrando la sussistenza dell’illegittimità del provvedimento adottato dall’Amministrazione; della colpa della p.A. e di un danno effettivo subito dalla Società.  In particolare, per quanto riguarda la sussistenza della colpa del Comune, il TAR ha riconosciuto che il Comune aveva assunto un atteggiamento “pervicacemente ostile alla realizzazione dell’impianto che pure è stato autorizzato”, non avendo tenuto in considerazione gli atti ed i documenti, pure forniti dalla società ricorrente, e pure quelli di altre Amministrazioni pubbliche (la Regione, la Comunità Montana, l’Autorità Militare).
Secondo le stime, i danni subiti derivanti da tale illegittimo provvedimento ammontano a circa 6 milioni di Euro in ragione delle spese sostenute e dei mancati ricavi per l’illegittimo ritardo causati dal Comune nella realizzazione dell’impianto.

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