Dpcm, luci e ombre dello strumento

Se da un lato la flessibilità e l’immediata efficacia del Dpcm ha aiutato nella gestione della crisi, l’assenza di controllo parlamentare prevista dallo strumento ha suscitato non poche perplessità.

Se da un lato la flessibilità e l’immediata efficacia del Dpcm ha aiutato nella gestione della crisi, l’assenza di controllo parlamentare prevista dallo strumento ha suscitato non poche perplessità. Lo spiega Rizzardo del Giudice dello Studio Legale del Giudice & Lombardi, che fa il punto anche sui settori strategici per la ripartenza.

Quali sono le principali novità normative e criticità emerse nel 2020?
Nel panorama dell’ordinamento giuridico che ha caratterizzato il 2020 si distingue, sia per caratteristiche di novità sia per utilizzo davvero frequente, anzi eccezionalmente frequente, l’istituto del Dpcm. Merita osservare come attraverso tale istituto siano stati oggetto di disciplina, con previsioni vincolanti anche per le libertà personali, settori riconducibili alle attività produttive, all’istruzione, all’esercizio delle professioni, e non da ultimo alla disciplina del lavoro pubblico e privato. Il ruolo del Dpcm è stato ampiamente valorizzato sia in ragione delle situazioni di emergenza che ne giustificano l’utilizzo sia quale strumento di regolamentazione flessibile e di immediato effetto. Il Dpcm non è tuttavia sottoposto al controllo parlamentare: il che ha destato, fin dalle prime occasioni, dubbi consistenti e tuttora non risolti circa la compatibilità con i principi costituzionali. In effetti, considerando che la Costituzione riconosce e legittima quali fonti “primarie” esclusivamente le leggi, i decreti legge ed i decreti legislativi, si pone l’interrogativo da un lato sulla fonte legittimante il ricorso al Dpcm e dall’altro in merito all’individuazione della soglia oltre la quale i precetti veicolati dallo stesso non possono disporre: poiché invasivi di ambiti costituzionalmente tutelati e suscettibili di regolamentazione limitativa dei diritti solo se riferibili alla volontà parlamentare. Si dovrà attendere la conclusione dello stato di emergenza sia per valutare gli effetti e la tenuta costituzionale delle norme introdotte con Dpcm sia per verificare se nel rispetto dei principi costituzionali riferiti alla funzione legislativa verrà effettivamente a cessare l’utilizzo di tale istituto.

Quali saranno a suo avviso le prossime evoluzioni in ottica 2021 dei settori legali?
Sarà necessario un comune sforzo finalizzato alla programmazione di lungo periodo nei settori vitali dell’economia e della regolamentazione sociale. È mia convinzione che l’esperienza, maturata nel corso del periodo difficile e tuttora non concluso, possa costituire presupposto per innovare settori strategici quali il ruolo della giustizia, l’efficienza della pubblica amministrazione, lo sviluppo delle attività produttive e la tutela negli ambienti di lavoro. Senza dubbio e pur nelle difficoltà operative conseguenti al regime emergenziale la spinta all’utilizzo intenso degli strumenti di comunicazione digitale ed il ricorso a piattaforme che consentono la gestione dei contatti da remoto costituiscono esperienze preziose e degne di essere valorizzate e potenziate anche ad avvenuta conclusione del panorama in atto. Sarà inoltre indispensabile che il settore specifico delle infrastrutture venga potenziato ed improntato ad un ruolo di efficace promozione delle attività produttive.

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