P&I – Guccione ottiene un’importante pronuncia in tema di General Contractor

Claudio Guccione e Maria Ferrante (partner di P&I – Guccione), con il supporto del senior associate Andrea Serafini, hanno assistito con successo BREBEMI S.p.A. – Società di Progetto, in sinergia con il team legale interno guidato dall’avv. Antonio Comes, nel giudizio innanzi al TAR Milano instaurato avverso l’illegittimità del silenzio serbato dalla Concedente CAL (Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.) in merito al riconoscimento o meno delle riserve iscritte in contabilità dal Contraente Generale.

La Società di Progetto BREBEMI S.p.A. è concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale di Connessione tra le città di Brescia e Milano e per la realizzazione dell’intervento ha fatto ricorso all’istituto del Contraente Generale, al quale sono state infatti affidate le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Il Contraente Generale ha tuttavia iscritto in contabilità alcune riserve, per un importo complessivo di quasi duecento milioni, per i maggiori oneri sostenuti nell’ambito del rapporto contrattuale con la concessionaria BREBEMI, la quale, a sua volta, chiedeva alla concedente CAL di esprimersi in ordine alla fondatezza o meno delle pretese avanzate dal Contraente Generale, nei limiti in cui le stesse erano state ritenute suscettibili di accoglimento dalla stessa concessionaria.

La Concedente ometteva tuttavia di esprimersi, ritenendo, tra l’altro, che le pretese del Contraente Generale nei confronti della Concessionaria fossero estranee al rapporto di concessione “a monte” tra CAL e BREBEMI. Dal che l’esigenza per quest’ultima di proporre ricorso al TAR per l’accertamento (i) dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Concedente e (ii) del conseguente obbligo della stessa a provvedere sulle istanze avanzate dalla Concessionaria in relazione alla valutazione delle riserve formulate dal Contraente Generale.

In adesione alle tesi difensive sostenute da P&I – Guccione, il TAR Milano (sentenza n. 1989/2020) ha accolto il ricorso della BREBEMI con una decisione che merita di essere segnalata per due ragioni. Da un lato, in quanto ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo, essendo oggetto dell’azione proposta il mancato esercizio di poteri autoritativi di natura tecnico-discrezionale preordinati al corretto perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera. Dall’altro, per aver accertato e dichiarato, anche in ragione della corretta interpretazione delle disposizioni contrattuali del rapporto concessorio tra BREBEMi e CAL, l’obbligo di quest’ultima a provvedere in merito alle riserve iscritte in contabilità dal Contraente Generale.

 

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