Nel mercato libero dell’energia elettrica, la possibilità di scegliere il proprio venditore è il presupposto stesso della concorrenza: l’utente può valutare le proposte disponibili, sottoscrivere un nuovo contratto e affidare la fornitura a un operatore diverso senza interruzioni del servizio e senza sostituire il contatore. Per anni, tuttavia, l’esercizio di questa libertà ha seguito tempi tecnici scanditi dal calendario, che legavano la decorrenza del passaggio al primo giorno del mese.
Su questo aspetto interviene l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Con la deliberazione 58/2026/R/eel del 3 marzo 2026 il processo di cambio fornitore nel settore elettrico è stato ridisegnato per renderlo possibile in qualsiasi giorno lavorativo e, per i clienti domestici, con una procedura tecnica che si conclude in un giorno lavorativo. Le nuove regole si applicano dal 1° dicembre 2026 e completano, sul versante dei tempi, un percorso di liberalizzazione che mette al centro la scelta del consumatore.
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La riforma dà attuazione alla direttiva europea sul mercato elettrico
La riforma traduce in regole operative un obbligo di origine europea, sul quale ARERA ha lavorato attraverso due consultazioni pubbliche, nel 2022 e nel 2025. In particolare, il riferimento è rappresentato dall’articolo 12 della direttiva (UE) 2019/944, che riconosce ai clienti finali il diritto di cambiare fornitore entro tre settimane dalla richiesta e stabilisce che la procedura tecnica, cioè la registrazione del nuovo fornitore sul punto di misura presso l’operatore di mercato, non richieda più di 24 ore e possa svolgersi in qualsiasi giorno lavorativo.
Nel nostro ordinamento la disposizione è stata recepita dall’articolo 7 del decreto legislativo 210/2021. Nel testo nazionale il termine massimo di tre settimane dal ricevimento della richiesta compare al comma 1, mentre il comma 3 chiede di assicurare entro il 2026 il cambio in ventiquattro ore e il comma 7 affida all’Autorità l’attuazione, autorizzandola anche a introdurre misure contro i comportamenti opportunistici dei clienti morosi, salvo i casi in cui siano state avviate procedure di contestazione o di conciliazione sulle bollette.
Il sistema finora in vigore, disciplinato dalla deliberazione 487/2015/R/eel, prevede tempi complessivi già allineati alle tre settimane, ma con una decorrenza fissa: il cambio ha effetto dal primo giorno del mese, a condizione che la richiesta sia presentata entro il giorno 10 del mese precedente. Le eccezioni riguardano soltanto la voltura con contestuale cambio di venditore e l’attivazione di un servizio di ultima istanza, quando l’operatore che rifornisce l’utente perde per inadempimento i propri contratti di rete. Con il vecchio processo le richieste possono essere trasmesse fino al 10 novembre 2026, mentre la disciplina del 2015 viene abrogata con effetto dal 30 novembre.
La riforma punta a stimolare la ricerca di offerte più vantaggiose
La delibera chiarisce anche l’obiettivo dei tempi più brevi introdotti dalla riforma, richiamando il considerando 34 della direttiva 2019/944. Secondo questa impostazione, la riduzione dei tempi del cambio di fornitore serve a incentivare i consumatori a cercare sul mercato condizioni economiche più vantaggiose e a esercitare con maggiore frequenza il diritto di scegliere il proprio venditore, spingendo a loro volta gli operatori a formulare offerte di fornitura sempre più competitive.
Al giorno d’oggi, per condurre questa ricerca in modo pratico e agevole, è possibile rivolgersi ad appositi portali di comparazione, siti specializzati che raccolgono in un’unica pagina le proposte di numerosi venditori del mercato libero e ne stimano la spesa sulla base dei consumi indicati dall’utente.
Tra questi c’è Facile.it, uno dei principali riferimenti del settore. Valutare un’offerta luce su Facile.it permette di disporre di un preventivo su misura in cui mettere a confronto in pochi click aspetti fondamentali come il prezzo dell’energia al kWh, la quota fissa mensile e la tipologia di tariffa. Il servizio segue anche le pratiche di attivazione, che fanno accumulare punti nel programma fedeltà: arrivati a 50 si ottiene un buono acquisto da 50 euro. Inoltre segnala l’arrivo di nuove offerte più convenienti, mentre dall’app è possibile monitorare le scadenze dei contratti attivi.
La nuova procedura si articola in una verifica preliminare e in una fase tecnica
Una volta individuata l’offerta e firmato il contratto, il passaggio al nuovo venditore segue la procedura ridisegnata dalla delibera, che cambia anzitutto il soggetto incaricato di avviarla. La richiesta di cambio, che finora spettava all’utente del dispacciamento, cioè l’operatore titolare dei contratti di trasporto e dispacciamento sul punto di prelievo, viene ora presentata dalla controparte commerciale, il venditore scelto dal consumatore, attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII), la banca dati centrale dei punti di prelievo e dei clienti finali.
Il processo si apre con una verifica preliminare, che può essere avviata solo a contratto concluso e prende il posto del vecchio controllo sull’abbinamento tra i dati del titolare e il codice POD, che identifica il punto di prelievo. Oltre a confermare l’identità di chi ha sottoscritto il contratto, la verifica mette a disposizione del nuovo venditore le informazioni su un’eventuale morosità, avvisa il consumatore della richiesta in corso e invia una pre-notifica di recesso al venditore uscente. A ulteriore garanzia, la delibera richiede che il contratto sia concluso nel rispetto del codice di condotta commerciale, le regole con cui ARERA disciplina, tra l’altro, le informazioni che il venditore deve fornire prima della firma.
Al termine della verifica si avvia la procedura tecnica, che per un cliente domestico può avere decorrenza in qualsiasi giorno del mese, a partire dal giorno lavorativo successivo alla richiesta. Quando il nuovo venditore si appoggia a un utente del dispacciamento diverso, l’autorizzazione di quest’ultimo resta necessaria, ma la sua mancata risposta vale come assenso: l’Autorità ha preferito il silenzio-assenso al silenzio-diniego per non ostacolare il cambio voluto dal consumatore.
Ripensamento e recesso si adeguano a un cambio più rapido
Tempi così ridotti hanno reso necessario coordinare la nuova procedura con gli strumenti che tutelano il consumatore nella fase di conclusione del contratto. Per il diritto di ripensamento, riconosciuto dal Codice del consumo nei contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, la delibera distingue in base al momento in cui l’utente cambia idea. Se il ripensamento arriva prima che si avvii la procedura tecnica, il processo si interrompe e il contratto con il precedente fornitore resta in essere. Se arriva dopo, la rapidità del passaggio può non consentire più di evitare la risoluzione del vecchio contratto, con l’eventuale attivazione dei servizi di ultima istanza in assenza di un’ulteriore richiesta di cambio.
Sul versante del recesso, la pre-notifica inviata durante la verifica preliminare consente al venditore uscente di essere informato in anticipo, con una conferma che arriva solo in caso di esito positivo della procedura tecnica. Nell’intervallo in cui una richiesta è in lavorazione, inoltre, il SII non accetta ulteriori richieste sullo stesso punto di prelievo, e ARERA ha previsto misure di monitoraggio del processo per intercettare eventuali anomalie e intervenire con attività di controllo.
Il perimetro della riforma resta circoscritto all’energia elettrica, mentre per il gas i tempi del passaggio a un nuovo fornitore restano invariati, e la corsia di un giorno lavorativo riguarda i soli clienti domestici. Con l’avvio del nuovo processo il mercato elettrico italiano si allinea al modello delineato dalla normativa europea, in cui la rapidità del passaggio diventa una garanzia concreta della libertà di scelta riconosciuta ai consumatori.


