Legittima la proroga del termine del contratto stipulata nel periodo transitorio del Decreto Dignità

Con sentenza n. 1213 del 10.08.2020, il Tribunale di Milano – sez. Lavoro ha affermato la legittimità di una proroga del contratto a termine a-causale concordata nel periodo transitorio del Decreto Dignità (D.L. 87/2018, conv. Il L. 96/2018) ma destinata ad avere effetto successivamente alla sua entrata in vigore.

Un lavoratore, assunto con contratto a termine (a-causale) del 24.07.2017, prorogato l’ultima volta il 26.10.2018, alla definitiva scadenza del rapporto di lavoro (29.02.2020) sosteneva l’illegittimità del termine e delle proroghe, chiedendo la conversione a tempo indeterminato sin dal principio.

In primo luogo egli riteneva che all’ultima proroga del 26.10.2018 (concordata quindi prima del 31.10.2018, termine di scadenza del periodo transitorio) dovesse applicarsi il re-introdotto regime della causalità in quanto, a suo dire, la proroga avrebbe avuto efficacia a partire dal 01.11.2018, dunque fuori del regime transitorio previsto dal Decreto Dignità.

Censurava poi la legittimità dell’ultima proroga anche per contrarietà a norme imperative e per frode alla legge, essendoci stato un mutamento di mansioni.

Infine, il ricorrente contestava l’apposizione del termine al contratto sostenendo che, nonostante nel luglio 2017 vigesse un regime di a-causalità, il datore di lavoro avrebbe dovuto comunque dimostrare che l’assunzione a termine fosse motivata da esigenze temporanee.

Il Giudice del Lavoro di Milano, dopo avere confermato la legittimità delle prime due proroghe a-causali (risalenti al 2017), ha poi chiarito che “per garantire l’ulteriore slittamento della scadenza dell’originario contratto di lavoro a tempo determinato senza interruzioni … la proroga doveva necessariamente intervenire entro il 31 ottobre 2018, e non poteva che rientrare nella regolamentazione previgente in ragione del regime transitorio disposto con l’art. 1, co. 2, D.L. 87/2018”.

Infatti, in punto di efficacia temporale, il Legislatore aveva stabilito che “le disposizioni di cui al comma 1 (ossia, l’obbligo d’apporre le causali, n.d.r.) si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”.

Rimarcando la legittimità della proroga cd. a-causale anche nel caso di mutamento di mansioni, il Tribunale ha quindi respinto la tesi della sussistenza di un atto in frode alla legge.

La sentenza in commento merita d’essere segnalata perché è intervenuta ad ulteriore chiarimento di varie problematiche interpretative che, già all’indomani dell’emanazione del Decreto Dignità e poi della sua conversione in legge, erano state messe in luce e che facevano paventare – come in effetti sta avvenendo – un massiccio ritorno di contenzioso sul tema della causale e dell’efficacia e legittimità degli atti (proroghe e rinnovi) intervenuti nel periodo transitorio (spirato il 31.10.2018).

Se da un lato, infatti, il Tribunale di Milano, almeno nell’ultimo triennio, aveva dimostrato compattezza d’orientamento sull’infondatezza della ritenuta obbligatorietà per il datore di lavoro, nel regime di a-causalità generalizzata introdotto con il cd. Jobs Act II, di fornire la prova che le assunzioni a termine dovessero comunque soddisfare esigenze di lavoro imprevedibili e temporanee, non così si poteva dire guardando ad altri Fori (quali ad es. Trento e Firenze) che con recenti pronunce sembravano voler rimettere in discussione la ratio legis accolta nell’originaria formulazione del D. Lgs. 81/2015.

Va quindi salutata come chiarificatrice la conferma della correttezza e della legittimità della proroga del termine concordata nella vigenza del periodo transitorio e destinata ad avere effetti successivamente alla scadenza dello stesso, anche se permane la sensazione che sulla tematica in commento la parola fine dovrà essere posta dal Giudice di legittimità, salvo che vi sia prima un intervento del Legislatore che ponga termine con una norma di interpretazione autentica al dibattito giurisprudenziale.

A cura di Claudio Damoli ed Enrico Togni, Studio Legale Menichetti

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