Bando tesoreria di Cassa forense, avvocati dietro la lavagna

Se nemmeno gli avvocati sanno scrivere un bando di gara. È la conclusione, paradossale, che si può trarre leggendo la sentenza del Consiglio di stato che ha confermato l’annullamento dell’aggiudicazione della gara per il servizio di tesoreria di Cassa forense.

Motivo? Il bando era scritto male, lasciando troppo spazio all’arbitrarietà della commissione giudicatrice.

Ma andiamo con ordine. Palazzo Spada, con sentenza n. 8248/2019 del 2 dicembre, ha respinto il ricorso presentato da Banca Popolare di Sondrio contro la decisione del Tar Lazio (n. 2405/2019) di annullare la gara europea indetta dalla Cassa di previdenza forense, guidata da Nunzio Luciano, per l’affidamento del servizio di tesoreria a partire dal 1° gennaio 2019 e per i successivi 60 mesi, del valore di 7,5 milioni di euro. Ad aggiudicarsi la gara era stata proprio la Banca Popolare di Sondrio, prima in graduatoria a discapito di Banco Bpm, l’altro operatore partecipante al contest che ha presentato ricorso al Tar (assistito dallo studio Rodl & partner con un team composto dagli avvocati Roberto Pera, Silvio Rizzini Bisinelli e Carlo Spampinato). Risultato, secondo i giudici amministrativi il bando, così com’era scritto, lasciava troppo spazio all’arbitrarietà nell’attribuzione dei punteggi, vista “l’estrema genericità ed indeterminatezza dei criteri discrezionali per la valutazione delle offerte, unitamente alla mancata predeterminazione di sub-criteri e sub-punteggi”.

Oltretutto, Banca Popolare di Sondrio era l’operatore che già in precedenza gestiva il servizio. E due commissari facevano parte, rispettivamente, del settore di Tesoreria e dell’unità organizzativa “Sistemi informativi e tecnologie”, “entrambi operanti a stretto contatto con l’attuale fornitore dei servizi di tesoreria”, con uno di essi che “era intervenuto nella procedura di gara nella triplice veste di team leader del settore tesoreria, Rup della procedura di gara per cui è causa, nonché presidente della Commissione giudicatrice”.

Un po’ troppo. E il fatto che la commissione non fosse imparziale, secondo il Consiglio di stato, si deduce proprio dallo “squilibrio delle valutazioni delle offerte tecniche”, con l’enfatizzazione delle carenze dell’offerta tecnica di Banco Bpm, e la mancata attribuzione di “rilevanza alle carenze dell’offerta tecnica dell’aggiudicatoria”, con l’attribuzione di rilevanza “ad elementi non espressamente indicati negli atti di gara”.

Risultato: bando annullato e tutto da rifare. Questa volta a norma di legge, si spera.

 

 

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