Stabilità, al consulente un ruolo centrale

Con il nuovo Codice della crisi di impresa cresce l’importanza di riconoscere i segnali di allarme di una situazione di sofferenza e intervenire tempestivamente.

Con il nuovo Codice della crisi di impresa cresce l’importanza di riconoscere i segnali di allarme di una situazione di sofferenza e intervenire tempestivamente. Per fare ciò, come sostiene Nicola Lucarelli, founder partner di Lucarelli Lavanga & Partners, è fondamentale il supporto di un consulente specializzato per la messa in sicurezza della stabilità aziendale.

Quali sono le novità più significative introdotte dal nuovo Codice?
È entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022 il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Con gli ultimi interventi normativi il legislatore ha previsto l’accantonamento del sistema di allerta rendendo ancor più centrali le nuove misure idonee e gli assetti che consentono di rilevare tempestivamente la presenza di uno stato di crisi e intervenire ricorrendo al nuovo istituto della composizione negoziata. Altra novità del nuovo Codice è l’impossibilità da parte dei creditori nei cui confronti operano le misure protettive di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione. Con il D.Lgs. n. 83/2022 il Governo italiano ha dato attuazione alla Direttiva Ue 2019/1023 e attratto all’interno del CCII le disposizioni del D.L. 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi. Lo slittamento di quasi due anni dalla data originariamente prevista per la sua entrata in vigore, principalmente causato dalla crisi provocata dall’emergenza pandemica, ha consentito di allineare il CCII alle modifiche introdotte in sede di attuazione della Direttiva comunitaria del 2019.

Qual è il ruolo del consulente nel nuovo scenario aperto dal Codice della crisi e dell’insolvenza?
Con l’entrata in vigore del Codice delle crisi d’impresa il ruolo del consulente risulta potenziato. È proprio nel momento di percezione dei sintomi della crisi che il professionista deve intervenire. Purtroppo l’esperienza pratica insegna che i soggetti appartenenti alla realtà della micro e piccola media impresa, diversamente dagli imprenditori appartenenti a realtà più strutturate a livello societario, percepiscono la figura del consulente ancora come lo stereotipo del soggetto necessario solo in presenza di un contenzioso e non, così come dovrebbe essere, come quel consulente a cui fare ricorso nella vita quotidiana dell’attività societaria con cui confrontarsi periodicamente per mettere in sicurezza l’operatività aziendale da quelle problematiche che, apparentemente, possono sembrare gestibili dall’organo di governo o dalla struttura operativa ma che nascondono potenzialmente dei rischi da questi non percepibili.

Qual è il suo giudizio complessivo in merito al nuovo impianto normativo?
Non si può escludere che il codice subisca, sin dalle battute iniziali, qualche ulteriore aggiustamento, posto che il Ministero della Giustizia sta valutando un secondo decreto correttivo che dovrebbe toccare talune disposizioni senza alcun impatto di sistema, talché potrebbe reputarsi tollerabile che alcune disposizioni del codice della crisi abbiano una vita davvero breve. I tempi di gestazione del decreto di attuazione della Direttiva non hanno, infatti, consentito di far marciare in parallelo i due provvedimenti.

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