Passione e ambizione: la formula del penalista di successo

Giuseppe Iannaccone ha saputo negli anni assemblare una squadra di professionisti di assoluto livello. Quali sono i fattori critici di successo per un team legale?
Credo che la risposta a questa domanda possa riassumersi in due parole: organizzazione e ambizione. Sono due tratti che contraddistinguono necessariamente, a mio avviso, la creazione di un team di livello, dalla sua “genesi” fino alla sua consacrazione in ambito legale. Mi viene in mente, ad esempio, l’organizzazione nella selezione di giovani talenti oppure ancora nella crescita formativa degli stessi. L’ambizione invece gioca un ruolo chiave nell’incanalare una delle caratteristiche precipue della nostra professione, ovverossia un forte individualismo orientato al risultato, verso un obiettivo comune, quello del team. Di solito, infatti, la crescita individuale passa necessariamente per una crescita del team di riferimento dove opera il professionista.

Giuseppe Fornari ha fondato uno studio composto da un team di giovani penalisti. Quali le skills richieste ad un giovane professionista del settore?
La passione per la professione credo venga sempre al primo posto. Vi sono poi esigenze di preparazione tecnica: tanto giuridica, quanto economica. È una conoscenza poliedrica quella richiesta al penalista di oggi. In ambito giudiziale, può risultare poi difficile, per un giovane, acquisire la fiducia di un cliente coinvolto in un processo così delicato come quello penale. Qui entrano in gioco importanti capacità comunicative. Devo essere sincero: quando vedo un giovane professionista riuscire ad acquisire la fiducia dell’assistito tramite la sua preparazione tecnica e la sua visione strategica dei temi del processo, sono orgoglioso della mia squadra.

Giuseppe Iannaccone. Dopo lunghi mesi di emergenza, il Paese sembra tornare a rivedere prospettive di crescita futura: in che modo l’emergenza sanitaria e le correlate dinamiche economico-sociali hanno influito sul diritto penale d’impresa?
Sicuramente l’emergenza pandemica e le dinamiche economico-sociali, per molti versi nuove, hanno influito sul diritto penale d’impresa. Ed infatti, nonostante si inizino ad intravedere prospettive di crescita futura, la pandemia da Covid-19 ha prodotto ampie ripercussioni sul mercato, talvolta su intere filiere imprenditoriali e, non da ultimo, sul sistema bancario nazionale ed internazionale.
Tuttavia, gli ordinamenti giuridici prevalentemente fondati sul diritto scritto (caratteristica comune agli ordinamenti di civil law) hanno, per forza di cose, una minore capacità di adattarsi prontamente ai cambiamenti, specie se, come nel caso di specie, imprevisti. Il diritto penale d’impresa non fa eccezione, anzi. Probabilmente costituisce uno dei settori più impattati dalla crisi pandemica, in quanto rappresenta quella contraddizione tra certezza e prevedibilità del diritto da un lato e, dall’altro, l’impossibilità di applicare regole di tal sorta ad una realtà, come quella economica ed imprenditoriale che è ontologicamente dinamica e in costante evoluzione.
Ecco, a mio avviso, l’impatto maggiore sul diritto penale è stato proprio quello di mettere a nudo, ancora più efficacemente, i limiti che incontra il diritto penale d’impresa all’interno dell’ordinamento italiano.

Giuseppe Fornari. Il penalista esprime oggi la sua professionalità in un delicato equilibrio tra il processo d’Aula e la consulenza stragiudiziale. Due facce della stessa medaglia o due branche distinte della professione?
Due facce della stessa medaglia. Mi piace ricordare che quando un cliente contatta il penalista con un atto giudiziario tra le mani, spesso significa che si è mosso troppo tardi. L’organizzazione degli enti economici è complessa e la normativa lo è altrettanto. Il rischio reato non è qualcosa di astratto, ma è in qualche misura congenito alla realtà di impresa. L’impresa virtuosa questo lo sa, e agisce per estirpare tale rischio in radice. A vent’anni dall’adozione della normativa, credo sia impensabile non adottare un modello 231. Un modello 231 che non rimane su carta, ma che sappia essere parte integrante dell’attività di impresa. Il penalista esamina gli eventi occorsi in seno all’impresa e, ove significativi, li approfondisce per il tramite degli strumenti offerti dalle corporate internal investigations. Se, nonostante queste accortezze, un reato dovesse comunque consumarsi all’interno dell’impresa, posso assicurare che il giudizio sarà più rapido e facile da affrontare.

Giuseppe Iannaccone. La creazione di dipartimenti white collar crimes in seno a law firm internazionali è da anni una tendenza di mercato. Quali sono i rapporti tra dipartimenti WCC e studi boutique? Rapporti concorrenziali o sinergici?
Come giustamente affermato, è ormai una prassi, possiamo dire, per una law firm internazionale avere in grembo anche un dipartimento di white collar crimes. Ciò, tuttavia, non pregiudica i rapporti tra i dipartimenti di white collar crimes e gli studi boutique. Assistiamo sempre più spesso, infatti, a scenari in cui i clienti, talvolta su suggerimento degli stessi professionisti operanti nella law firm internazionale, ritengono opportuno avvalersi sia di quest’ultima che dello studio boutique. Ciò perché, diversamente da quanto accadeva in precedenza, il cliente sempre più spesso orienta la propria ricerca verso professionisti in grado di assicurare un’assistenza a 360° gradi. Per questa ragione, credo che la sinergia tra le due realtà, law firm internazionale e studio boutique, sia l’unica strada praticabile per garantire al cliente quella particolare tipologia di assistenza che ricerca nei professionisti del settore.

Giuseppe Fornari. Nel corso della pandemia, lo smart-working ha invaso il mondo del lavoro. Oggi si discute dell’opportunità di mantenerlo. Come si inserisce lo smart-working negli studi legali?
Lo smart working è uno strumento a disposizione del professionista. Come tale, può e deve essere usato a suo vantaggio. Il professionista è sempre valutato in base al risultato. Il raggiungimento del risultato tramite l’utilizzo degli strumenti offerti dallo smart working restituisce l’immagine di un professionista dinamico, autonomo, a suo agio con la tecnologia ed emancipato dai faldoni cartacei che possono ancorarlo in Studio. Un professionista che, tablet alla mano, è in grado di assistere il cliente in ogni momento e ovunque si trovi. E questo è un vantaggio competitivo sul mercato. Va da sé che lo Studio professionale ha una sua dimensione associativa, che richiede in determinati momenti la presenza fisica dei professionisti. In sintesi, credo che la risposta stia nel trovare il punto di equilibrio ottimale tra presenza in Studio e l’attività da remoto.

Giuseppe Iannaccone. Nel corso della pandemia, lo smart-working ha invaso il mondo del lavoro. Oggi si discute dell’opportunità di mantenerlo. Come si inserisce lo smart-working negli studi legali?
Come più volte sottolineato, lo smart working rappresenta né più né meno di uno strumento di cui il professionista può decidere di usufruire. La regola d’oro del professionista però, con o senza lo smart working, rimane la medesima, ovverossia ottenere i risultati previsti nei tempi prefissati, al massimo della qualità. In tal senso, nulla vieta al professionista, proprio perché “libero”, di organizzare il suo tempo e il suo lavoro al meglio, purché il risultato venga parimenti conseguito. Una sorta di ulteriore responsabilizzazione in capo ai professionisti. Tuttavia, sono convinto che nel nostro lavoro, più che in altri settori, vi sia un altro aspetto chiave da considerare: il rapporto interpersonale, sia con i membri del proprio del team (oltre che con gli altri Colleghi), sia con il cliente. Per cui, ben venga, a parer mio, la possibilità di lavorare da remoto, purché la stessa non vada poi ad intaccare né la qualità del lavoro svolto né l’esigenza, per me fondamentale, di intrattenere dei rapporti quotidiani sia con i propri Colleghi che con i clienti, al fine di instaurare, specialmente con questi ultimi, quel clima di fiducia che senz’altro contraddistingue la nostra professione. Peraltro, non bisogna dimenticare un altro aspetto chiave, ovverossia quello legato alla formazione dei giovani professionisti che, “catapultati” nel mondo lavorativo dopo il periodo universitario, rischiano di ottenere una formazione minore proprio perché “costretti” a lavorare da remoto ed impossibilitati, quindi, ad assistere i propri Colleghi con maggior seniority nel corso della loro attività quotidiana. In fin dei conti, è più facile “rubare” i segreti del mestiere in presenza, piuttosto che dietro lo schermo di un computer.

Giuseppe Iannaccone. La ripartenza dei penalisti passa anche attraverso il nuovo processo della riforma Cartabia. Quale è la view del penalista sul rapporto tra reato e prescrizione, particolarmente tribolato nel corso degli ultimi anni? È condivisibile la soluzione proposta in riforma? Dal punto di vista di un penalista, la prescrizione rappresenta probabilmente la c.d. “ultima spiaggia”. Il professionista, infatti, tenderà sempre a considerare l’istituto della prescrizione quale ultima ratio, dopo aver tentato di raggiungere la soluzione della controversia giudiziale migliore per il cliente. D’altra parte, però, gli operatori del settore sono ben consapevoli dell’interesse, nonché del diritto, in capo ai clienti, di raggiungere quanto prima la conclusione della vicenda. In questo senso, può senz’altro leggersi positivamente la soluzione prevista dalla riforma Cartabia, a rigore della quale il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado.
Altrettanto importante, a mio avviso, è la c.d. l’improcedibilità inserita nella riforma, ovverossia un tempo limite (con tempistiche diverse a seconda del grado di giudizio e con la possibilità di richiedere, in particolari casi, delle proroghe) oltre il quale il processo non sarà, per l’appunto, più procedibile e quindi si estinguerà.
Ovviamente questo è ciò che prevede la riforma, però, come ben sappiamo, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e, pertanto, sarà necessario fare i conti con la concreta applicazione che verrà data alla riforma.

Giuseppe Fornari. Riforma Cartabia: quale è la view del penalista sul rapporto tra media e processo, altrettanto controverso nel corso degli ultimi anni? L’argine alla diffusione di notizie previsto in riforma è un passo nella direzione giusta?
Un rapporto davvero complicato. Credo sia un aspetto del più generale rapporto tra uomo e informazione, che negli ultimi decenni è mutato radicalmente. Quando abbiamo democratizzato l’informazione attraverso internet e i social media, si è posto un interrogativo di fondo: inseriamo dei controlli a monte o lasciamo l’informazione libera di circolare rimettendo il filtro alla coscienza dei singoli? La soluzione è stata quella liberale, la seconda. Dispiace dirlo, ma non ha funzionato. La società non è stata in grado di assorbire la mole di informazioni generate, né di distinguere il vero dal falso. La dinamica non risparmia il processo penale. In seguito alla diffusione di atti processuali, piovono richieste popolari di pene severe ed immediate, senza processo, stimolate da quella parte di stampa che equipara prematuramente indagati e colpevoli. Si celebra così la delegittimazione del processo. Ben venga dunque la riforma Cartabia. Se l’informazione non può essere virtuosamente autogestita, è corretto il contingentamento. Divulgazione di informazioni per il tramite del solo Procuratore Capo e in caso di effettivo pubblico interesse. Eliminazione dal web degli articoli di stampa relativi a persone rivelatesi innocenti nel corso del processo. È la riaffermazione del sacrosanto principio di presunzione di innocenza. Presunzione che può essere vinta nelle Aule del Tribunale, non sulle pagine dei giornali o sui profili social. La giustizia riparativa è uno dei temi più caldi tra i penalisti.

Giuseppe Iannaccone. La riforma Cartabia sembra andare in questa direzione: il focus viene spostato dalla punizione del reo alla tutela della vittima. Uno shift virtuoso?
Più che shift virtuoso, io lo definirei piuttosto un opportuno adeguamento a quanto stabilito dall’Unione Europa con la Direttiva 2012/29/UE. Ed infatti, la predetta direttiva ha da tempo previsto una serie di norme minime che assicurino alle vittime di reato adeguati livelli di tutela e assistenza. E ciò, peraltro, sia nelle fasi di accesso e partecipazione al procedimento penale, che al di fuori e indipendentemente da esso.
Quella della giustizia riparativa – intesa come “mediazione” degli interessi tra responsabile del reato, persona offesa e collettività – è una strada, peraltro, sostanzialmente ignota (salvo i casi di mediazione previsti per il diritto penale minorile), almeno fino ad oggi, all’ordinamento italiano.
Pertanto, laddove la riforma Cartabia dovesse andare in porto, avremo una disciplina organica della giustizia riparativa che, tra le altre cose, inserirà per la prima volta, all’interno del codice penale, la definizione di “vittima”, con ciò assegnando a quest’ultima un ruolo più centrale, non solo all’interno del processo penale ma anche al di fuori di esso, rispetto a quello attualmente rivestito dalla “persona offesa”.

Giuseppe Fornari. I criteri generali di priorità per l’esercizio dell’azione penale verranno indicati con legge dal Parlamento. Come si è evoluto il trend degli illeciti penali negli ultimi anni e quali sono oggi le priorità? Quali i possibili sviluppi futuri?
Direi che la fase dei maxi-processi di diritto penale finanziario è alle sue battute finali. Grande attenzione è stata recentemente prestata ai reati contro la Pubblica Amministrazione e, in particolar modo, al fenomeno corruttivo. Peccato che si sia poi caduti in una oscura fase giustizialista, culminata in una legislazione – icasticamente denominata Spazzacorrotti – di grande attrito con i principi costituzionali e, ritengo, foriera di paradossi giudiziali sul piano dell’applicazione concreta. Nello scenario post-pandemico, emergono con forza una serie di emergenze da sminare. La violenza domestica, la sicurezza sul luogo del lavoro e la tutela dell’ambiente sono esempi chiave. Nel prossimo futuro, vedo invece l’ascesa del diritto penale delle nuove tecnologie.

Giuseppe Iannaccone è un noto Avvocato e un altrettanto noto collezionista d’arte. Il diritto penale dell’arte è realtà? Quali i punti di intersezione tra i due mondi?
Senza ombra di dubbio, il mondo dell’arte spesso viene percepito come una dimensione a sé stante, quasi fosse una realtà parallela sconnessa da tutto il resto. Eppure così non è. Probabilmente, il “velo” che separava il mondo dell’arte dal resto è stato squarciato allorché il legislatore ha fornito una definizione di beni culturali, intendendoli come aventi interesse sia pubblico che privato, con ciò affermando espressamente che i reati che riguardano tali beni ledono entrambi gli interessi, ovverossia quello pubblico, dello Stato, e quello privato, di ogni singolo cittadino. Il punto di intersezione è rappresentato, a mio avviso, dalla tutela offerta per entrambe le tipologie di interessi in gioco.
Sono stati senz’altro fatti dei passi avanti, in tal senso, attraverso la previsione di fattispecie di reato ad hoc, la maggior parte delle quali presenti nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 42/2004. Mi viene in mente, ad esempio, la fattispecie che forse è la più frequente (e, verosimilmente, una delle più gravi), ovverossia la contraffazione di opere d’arte (prevista e punita dall’art. 178 D.Lgs. 42/2004). Non dimentichiamoci, tuttavia, che lo stesso codice penale prevede fattispecie incriminatrici che, a ben vedere, possono senz’altro applicarsi al mondo dell’arte. Mi riferisco, ad esempio, al delitto di ricettazione, di cui all’art. 648 del codice penale.
Tali previsioni normative fanno senz’altro seguito all’avvertita esigenza circa la tutela penale del mercato dell’arte poiché, sia a livello internazionale che nazionale, tale mercato è tra quelli più redditivi al mondo e, di conseguenza, tale da attirare l’attenzione delle organizzazioni criminali.

Giuseppe Fornari. Intelligenza artificiale e blockchain sono le tecnologie del futuro, questa sembra essere la previsione unanime. Il loro sviluppo avrà un impatto sul diritto penale? In che rapporto si pone la nuova tecnologia con il diritto penale?
Un impatto di grande momento. Con la blockchain avremo un registro pubblico delle transazioni che avvengono nel mondo. Un grado di trasparenza e un livello di informazione fino ad oggi inconcepibile. Il prezzo di tale democratizzazione dell’informazione è lo pseudo-anonimato della catena. È ovvio: per un condivisibile tema di privacy, potremo conoscere le transazioni, ma non anche i loro autori. Come scovare dunque le transazioni sospette e risalire ai loro autori? Fino ad ora l’approccio è stato quello di blindare gli intermediari del sistema – sostanzialmente, gli exchanger di criptovalute – tramite il classico paradigma KYC (ndr, Know Your Costumer) dell’antiriciclaggio. Credo sia una soluzione provvisoria. La blockchain introduce un protocollo decentralizzato, privo di intermediari. Questi non sono in grado di identificare tutti gli utenti della blockchain. Dovremo orientarci verso policies KYD (ndr, Know Your Data) al fine di monitorare l’insieme delle transazioni anonime e, da queste, isolare quelle sospette e individuare i loro autori tramite operazioni di digital forensics. Diverso il tema posto dall’intelligenza artificiale. Qui la problematica sta nell’individuare criteri di imputazione di responsabilità personale per i fatti di reato commessi dalle macchine. Lasciando l’Afghanistan, gli Stati Uniti hanno ucciso dieci civili innocenti tramite un attacco affidato ad un drone interamente governato da AI. Le macchine a guida autonoma hanno già ucciso pedoni. È chiaro che o lasciamo i cadaveri per strada senza che nessuno sia chiamato a rispondere o troviamo dei criteri di imputazione di responsabilità penale. L’esempio dell’omicidio è di impatto, ma il raggio d’azione dell’AI è enorme: possibile ipotizzare anche reati finanziari, come le manipolazioni di mercato. La sfida è quantomai complessa.Si stanno definendo i contenuti di una epocale riforma fiscale.

Giuseppe Iannaccone. Quale ruolo può avere il diritto penale, per evitare che il nostro Paese continui ad essere al primo posto in Europa in termini di evasione?
La riforma fiscale ha da sempre rappresentato uno dei temi più caldi del dibattito politico italiano. Come riportato da diverse testate giornalistiche, le misure allo studio del Governo sono molteplici ma, fra quelle più probabili, vi sono, ad esempio, la modifica alle aliquote dell’IRPEF, il superamento definitivo dell’IRAP e talune semplificazioni in tema IRES.
Ad un riforma così epocale, non può restare inerte – ed inerme – un diritto penale incentrato sulle ipotetiche fattispecie delittuose coniate sulla base del contesto economico-finanziario pre-riforma.
Tanto più se si considera che, stando ai dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate nel 2020, l’evasione tributaria e contributiva è pari a quasi 110 miliardi di Euro, ovverossia la metà delle risorse stanziate dall’Europa per mezzo del Recovery Fund (pari a 208,4 miliardi di Euro).
Pertanto, è lecito, oltre che doveroso, aspettarsi che il diritto penale (e, in particolare, quello tributario) vada di pari passo alla riforma del Fisco, con un necessario coordinamento (e, ove necessario, anche un adeguamento) delle fattispecie incriminatrici ad oggi previste, in via principale, dal D. lgs. n. 74/2000.

Giuseppe Fornari. È il momento dell’euforia da referendum. I temi oggetto dei quesiti intaccano spesso il diritto penale. Cosa ne pensa dell’utilizzo in materia penale di questo strumento di democrazia diretta?
Il referendum è uno strumento di democrazia diretta previsto dalla Costituzione. Ben venga il suo utilizzo, recentemente potenziato dalla possibilità di aderire in via digitale tramite SPID. Ciò detto, trovo il referendum uno strumento di extrema ratio. Non fosse altro che si parla per lo più di referendum abrogativi, che per loro natura non possono conferire una disciplina organica alle materie oggetto di quesito. Il referendum interviene dove il Parlamento fallisce nell’allinearsi al comune sentire della società. La depenalizzazione dell’eutanasia è un caso eclatante. Nemmeno il richiamo della Corte Costituzionale è servito a far legiferare il Parlamento. E non si sta parlando del diritto a morire. L’alimentazione e la respirazione artificiale sono trattamenti medici e, come tali, già ad oggi possono essere rifiutati dal paziente in qualsiasi momento. Qui si sta parlando del diritto a morire senza soffrire. Non c’è ideologia o credo spirituale che tenga. Ben venga il referendum, dinnanzi ad una inerzia legislativa di tale, inaudita, gravità.

Giuseppe Iannaccone. Crisi della magistratura: non sembra aver fine questa fase di grande delicatezza ed incertezza. Quali potrebbero essere i rimedi?
La magistratura italiana annovera delle assolute eccellenze ma, come ogni realtà umana, è fallibile e passibile di miglioramento, soprattutto sul piano organizzativo.
Credo che l’idea di lavorare ad un serio progetto per il futuro debba uscire dalla logica della contrapposizione tra opposte fazioni ed essere invece patrimonio comune di tutte le parti coinvolte.
È ormai un passo irrinunciabile, in quanto funzionale a quel miglioramento del sistema Paese che l’Europa, non a torto, ci chiede ogni giorno.

Giuseppe Fornari. La magistratura sta attraversando una profonda crisi interna. Come è percepita tale crisi dai penalisti? E dai cittadini?
Tema di estrema delicatezza. Ne va della tenuta del sistema Paese. La fiducia nella magistratura deve essere massima e si devono creare le condizioni per cui tale fiducia risulti sempre e comunque ben riposta. L’approccio normativo può essere utile. Ma il vero cambiamento temo debba passare per una vera e propria rivoluzione culturale. Orientata a meritocrazia ed efficienza.

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