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Lo Studio Legale Stefanelli & Stefanelli vince al TAR Catania - Le Fonti Legal

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Lo Studio Legale Stefanelli & Stefanelli vince al TAR Catania

Il Collegio ha appoggiato la tesi “sostanzialistica” secondo cui, nel caso in cui il concorrente non fornisca la prova che i materiali indicati siano stati effettivamente “impiegati” sul prodotto offerto, la certificazione depositata in gara non “vale” per certificare l’intero prodotto.

Stefanelli & Stefanelli, con gli avv.ti Andrea Stefanelli e Fabio Caruso vince al TAR Catania (Sent. n. 1201 del 7/6/2018) il ricorso promosso dall’IKON Segnali S.r.l. nei confronti dell’ASP Ragusa e dell’APOGEO S.r.l.
[auth href=”https://www.lefonti.legal/registrazione/” text=”Per leggere l’intero articolo devi essere un utente registrato.
Clicca qui per registrarti gratis adesso o esegui il login per continuare.”] La sentenza giunge al termine di un’intricata vicenda che aveva inizialmente visto soccombere l’impresa ricorrente, il cui atto introduttivo era stato dichiarato “manifestamente inammissibile” dal TAR Catania, a causa di un presunto difetto di notifica (effettuata nei confronti della P.A. a mezzo PEC ma presso un indirizzo non inserito nel REGINDE) che, a detta del Collegio, non poteva considerarsi sanabile, né suscettibile di rimessione in termini.
La pronuncia veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana che, con una pronuncia del tutto innovativa rispetto al precedente indirizzo, decideva d’annullare la predetta sentenza concedendo all’appellante un termine per rinotificare il ricorso all’amministrazione resistente. La causa veniva quindi rinviata al TAR Catania per la decisione nel merito del giudizio.
La gara in esame aveva ad oggetto la fornitura di segnaletica interna ed esterna da installare presso il Polo Ospedaliero Giovanni Paolo di Ragusa e la società IKON Segnali aveva impugnato l’aggiudicazione all’Apogeo relativamente alla mancata dimostrazione, da parte di detta concorrente, della corrispondenza tra le schede tecniche dei pannelli segnaletici offerti in gara e le certificazioni di qualità riguardanti i materiali impiegati nella produzione di detti pannelli, oggetto della fornitura.
Il Collegio ha appoggiato la tesi “sostanzialistica” secondo cui, nel caso in cui il concorrente non fornisca la prova che i materiali indicati siano stati effettivamente “impiegati” sul prodotto offerto, la certificazione depositata in gara (e relativa ai soli materiali) non “vale” per certificare l’intero prodotto. In altri termini, nel rispetto delle norme comunitarie, è necessario che la “Certificazione di conformità” venga sempre rigorosamente riferita ed accertata in relazione al prodotto finito.
Dando quindi ragione alla ricorrente, ma intervenendo tale sentenza dopo che la fornitura si era già definitivamente perfezionata (avendo Apogeo già installato detta segnaletica del P.A. di Ragusa, il TAR Catania ha allora condannato l’ASP Ragusa al risarcimento del danno a favore della IKON; che ha stimato pari al 5% del valore della sua offerta (quale margine di utile che detta società avrebbe perseguito se avesse correttamente vinto la gara  la gara fosse stata correttamente esperita e se detta avesse quindi ottenuto la fornitura.

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