Lablaw con Adecco vince davanti alla Corte di Cassazione

LabLaw con Luca Failla vince al fianco di Adecco davanti alla Corte di Cassazione in tema di validità del patto di concorrenza con opzione unilaterale rilasciata a favore dell’azienda.

L’avvocato Luca Failla, Founding Partner dello Studio con l’avv. Elisabetta Cassaneti ha difeso con successo Adecco Italia S.p.A. – nota Società internazionale leader nel settore del mercato del lavoro e della intermediazione dei servizi al lavoro in un delicato contenzioso avanti la Suprema Corte di Cassazione – il primo nel suo genere a giungere sino alla Suprema Corte – riguardante l’accertamento della legittimità dell’opzione in favore del datore di lavoro all’utilizzo del patto di non concorrenza sottoscritto da un proprio dipendente.

Nello specifico, l’ex dipendente aveva reclamato ed ottenuto dai precedenti giudici di merito il pagamento della indennità di non concorrenza pattuita ex art. 2125 c.c., invocando la nullità dell’opzione rilasciata unilateralmente in favore di Adecco – sebbene dalla stessa non esercitata – e collegata al patto di non concorrenza originariamente sottoscritto.

Con la sentenza n. 25462/2017 recentemente pubblicata la Suprema Corte di Cassazione – accogliendo integralmente le tesi difensive sostenute da Luca Failla e ribaltando integralmente l’orientamento di merito di cui ai precedenti gradi di giudizio sempre favorevoli al lavoratore – ha affermato la legittimità e validità della opzione unilaterale rilasciata in favore del datore di lavoro, precisando che a differenza della facoltà di recesso unilaterale dal patto di non concorrenza da considerarsi illegittima in violazione dell’art. 2125 c.c, l’opzione si innesta in un contratto ancora non efficace e qualora non esercitata dal datore di lavoro – come nel caso di specie – non fa’ sorgere alcun diritto all’indennizzo previsto in capo all’ex dipendente in quanto il patto di non concorrenza non può considerarsi perfezionato in assenza dell’esercizio di detta opzione.

In considerazione della sua portata e considerevole novità – a quasi vent’anni dalla storica ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 24/2/1999 con cui il Tribunale di Milano, sempre su istanza di Luca Failla per conto di Adecco, per la prima volta aveva materialmente inibito ad un ex dipendente di alto profilo di passare ad un competitor in violazione del patto di non concorrenza validamente sottoscritto – anche questa pronuncia è particolarmente importante per le Aziende per gli strumenti difensivi concretamente a disposizione a difesa del proprio know how nei casi di passaggio dei dipendenti a potenziali competitors.

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