Al via la replica della Voluntary disclosure tra dubbi e criticità

La nuova misura, secondo quanto è scritto nella legge di Bilancio, dovrebbe fruttare 1,6 miliardi. Ma tra gli addetti ai lavori prevalgono le riserve sul successo dell’iniziativa, in particolare per le implicazioni penali che potrebbe sollevare

Secondo quanto stimato dal governo, la Voluntary disclosure bis dovrebbe garantire il prossimo anno entrate per 1,6 miliardi di euro. Anche se il raggiungimento del target è tutt’altro che scontato,
[auth href=”https://www.lefonti.legal/registrazione/” text=”Per leggere l’intero articolo devi essere un utente registrato.
Clicca qui per registrarti gratis adesso o esegui il login per continuare.”] a sentire i fiscalisti intervenuti alla tavola rotonda dal titolo «Voluntary 2: l’ultima chiamata per regolarizzare i capitali», organizzata da Legal, coordinata dal direttore della testata Angela Maria Scullica e moderata dall’autore di questo articolo, alla quale hanno partecipato Fulvia Astolfi, partner di Hogan Lovells, Francesco Fabbiani di F&C Studio Legale Tributario, Eugenio Briguglio dello Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili, Gaia D’Urbano di Cagnola & Associati Studio Legale, Caterina Fatta dello Studio Legale Giuseppe Iannacone e Associati, Stefano Massarotto dello Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci, Andrea de’ Mozzi, equity partner del dipartimento Tax di Pedersoli Studio Legale, Emanuela Viotto di Pirola Pennuto Zei & Associati, ed Enrico Di Fiorino di Orlando & Fornari-Studio Legale. 
Il titolo della tavola prende spunto dalle indicazioni degli stessi esponenti dell’esecutivo, i quali hanno indicato come questa opportunità, che resterà in vigore fino a fine luglio prossimo, potrebbe essere davvero l’ultima per mettere in regola le ricchezze portate oltreconfine e non dichiarate. 
Messaggi dello stesso tenore erano stati diffusi in occasione della prima edizione della voluntary disclosure, ma poi vi è stato l’accordo con nuovi paesi per lo scambio automatico di informazioni finanziarie. E ora si ritenta il messaggio ultimativo: funzionerà questa volta?
Astolfi La cosa sorprendente, anche se ormai dovremmo essere abituati in Italia, è che non si tratta di una seconda edizione della Voluntary disclosure. No, si tratta di altro, di una nuova normativa, che necessita di essere “digerita” anche dagli addetti ai lavori perché presenta una serie di novità. Con la prima edizione, il contribuente faceva la dichiarazione, che veniva liquidata, con il calcolo dell’ammontare, dall’Agenzia delle entrate dopo le opportune verifiche. In questa nuova versione le cose cambiano: il contribuente può liquidarsela in maniera spontanea o rivolgersi all’ufficio. Nel primo caso se sbaglia, ci sono delle sanzioni, per quanto ridotte. Se invece dichiara tutto e lascia all’ufficio la liquidazione, la sanzione è più bassa. Per altro anche la riapertura di termini ormai chiusi mi sembra sollevi qualche dubbio di costituzionalità. 
Fabbiani Nella prima edizione, nella maggior parte dei casi, in fase di liquidazione delle imposte da versare, i funzionari dell’Agenzia delle entrate hanno avuto un atteggiamento correttamente collaborativo. Con la nuova formulazione della norma, oggi è data la possibilità di effettuare l’autoliquidazione: cosa fare? Se ci troviamo di fronte a casi dubbi, l’orientamento sarà quello di non «autoliquidare» perché c’è il rischio che l’ufficio adotti interpretazioni che comportino il calcolo di imponibili di gran lunga maggiori, con relativa applicazione di sanzioni. Dobbiamo però considerare la ratio di questa misura: la finalità è quella di incassare in tempi brevi, per cui si è preferito privilegiare l’autoliquidazione, che è tendenzialmente più rapida. Quindi il legislatore ha puntato a una soluzione efficiente, in base alle sue necessità: il giudizio, sotto questo aspetto, è positivo. 
Briguglio Quando si è cominciata a paventare l’ipotesi di una Voluntary bis mi sono chiesto: a chi serve? Questo perché la stragrande maggioranza delle persone fisiche, (soprattutto) sotto la pressione degli altri stati (ma anche per convinzione propria), ha aderito in massa. Certo c’è stato qualcuno che si è accorto che poteva sanare solo quando era troppo tardi. Ma parliamo di casi davvero sporadici. Dunque non vedo una massa di capitali da regolarizzare, almeno se parliamo di privati. Certo c’è stato l’accordo con Panama, ma ricordiamo che la convenzioni opereranno d’ora in avanti, non siamo di fronte a una pressione come la prima edizione, quando le banche svizzere hanno letteralmente “cacciato” i clienti. A meno di novità in sede di conversione del decreto legge, non vedo grandi possibilità di arrivare a 1,6 miliardi d’incasso. 
Quali sono i rischi, sotto il profilo penale, ai quali può andare incontro chi deciderà di avvalersi della nuova Voluntary?
Fatta Il decreto presenta dei limiti sulle guarentigie penali che caratterizzavano anche il precedente provvedimento. Innanzitutto, continuerà a essere punibile il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sicché, chi ha creato un sistema di fatture false con società a sé riconducibili potrebbe rischiare di autodenunciarsi per un delitto non previsto tra quelli per cui è esclusa la punibilità. La perdurante esclusione di tale reato dall’egida della causa sopravvenuta di non punibilità, anche in considerazione dei suoi effetti distorsivi, sembrerebbe rivelare una precisa scelta politica, ovvero quella di generare un «effetto domino»: il collaborante indica chi gli ha permesso di evadere e ciò consente di verificare la posizione dell’emittente la fattura e individuare gli eventuali ulteriori soggetti che ne hanno beneficiato illecitamente. Registro, poi, un’altra crepa nella voluntary bis riguardo alla responsabilità degli enti in materia di reati di riciclaggio, ovvero per i casi in cui l’autodenuncia del contribuente infedele generi procedimenti nei confronti di quegli enti che hanno consentito l’occultamento e lo spostamento dei proventi illeciti. Cosa accade in caso di esito positivo della collaborazione volontaria e quindi di operatività della causa di non punibilità sopravvenuta nei confronti della persona fisica? Per fornire una risposta, sarebbe stato necessario chiarire la portata dell’art. 8 d.lgs. 231/2001, che dispone la permanenza della responsabilità dell’ente anche quando il reato presupposto si estingua per una causa diversa dall’amnistia.
D’Urbano Il legislatore avrebbe potuto prevedere, tra i reati per i quali l’accesso alla procedura di voluntary esclude la punibilità, il reato di ricettazione. Tale reato infatti, al contrario dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, non richiede il requisito dell’idoneità della condotta a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro. Pertanto, la piena disclosure sulla provenienza illecita del denaro, continua a non eliminare il rischio di contestazione del reato di ricettazione nei confronti dei soggetti che ricevano, a qualsiasi titolo, tali somme, nel caso in cui queste ultime provengano da reati diversi da quelli fiscali e nel caso in cui tali soggetti siano consapevoli della loro illecita provenienza. È altresì da tenere in considerazione il nuovo reato introdotto dal nuovo provvedimento, che punisce chiunque si avvalga fraudolentemente della procedura al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali provenienti da reati diversi da quelli coperti dalla Vd: se pure la norma richiede la fraudolenza della condotta, si dovrà certamente prestare molta attenzione a offrire una piena disclosure, onde evitare di incorrere in contestazioni con riferimento a tale nuovo reato o con riferimento ai reati di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Non può escludersi che tale circostanza possa far diminuire il numero di accessi alla procedura da parte dei contribuenti.
Chi potrebbe essere maggiormente “invogliato” ad aderire a questa disclosure?
Massarotto Anche se la nuova normativa richiede tempo per essere compresa fino in fondo, mi sembra che il costo sul contribuente sia simile a quello previsto dalla prima edizione. Credo che la spinta all’adesione non verrà dai frontalieri o da parte di chi ha dimenticato la regolarizzazione nel 2015. Piuttosto vedo prospettive nell’adesione degli irriducibili a causa dello scambio automatico di informazioni finanziarie che riguarda un numero sempre più alto di paesi. Ma non dimentichiamo che non siamo di fronte a un cambio di rotta già sancito, come nel caso della Svizzera: lo scambio automatico andrà costruito nel tempo.
De’ Mozzi Ci sono due ragioni che potrebbero spingere gli irriducibili. Da una parte il timore di nuovi Panama papers, vale a dire la pubblicazione di liste di potenziali evasori con patrimoni nascosti all’estero; dall’altra l’esperienza fatta con la prima edizione della Voluntary. Un anno e mezzo fa presentavamo ai clienti un processo caratterizzato da un alto grado di incertezza circa l’esito finale. Oggi possiamo tirare le conclusioni: l’approccio dell’amministrazione finanziaria è stato generalmente positivo. Anche ove la ricostruzione fornita dal contribuente non sia stata condivisa, l’ufficio ha proceduto a rettificarla senza comminare sanzioni aggiuntive. Dunque da una parte abbiamo un contesto internazionale sempre più trasparente e di contrasto ai paradisi fiscali, dall’altra funzionari dell’Agenzia delle entrate interessati a definire le questioni, e a farlo in tempi brevi. 
Viotto È vero, abbiamo fatto tutti un po’ di training. A mio avviso potrebbe essere davvero l’ultima occasione per la regolarizzazione. Sono confidente sul raggiungimento del target di 1,6 miliardi perché nella precedente edizione erano rimasti fuori i trasferimenti di residenza. E poi le strutture davvero complesse: chi si sentiva al sicuro fino a un anno fa, avendo dato vita a queste scatole contrattuali, oggi comincia a dubitare circa l’effettiva tenuta anche alla luce del sempre maggior numero di paesi che hanno sottoscritto accordi per lo scambio di informazioni. 
Di Fiorino La Voluntary 2 è un’esperienza nuova, il cui successo dovrà inevitabilmente essere testato sul campo. Consideriamo che oggi abbiamo, sui contribuenti, non solo la pressione derivante dal mutamento del contesto internazionale, ma anche una spinta interna. Sarà, infatti, importante verificare in che modo le procure sceglieranno di rapportarsi con le comunicazioni ricevute, dall’Agenzia delle entrate, a seguito della prima procedura di collaborazione volontaria. I team di magistrati dovranno decidere come muoversi, da un punto di vista operativo. Il tutto, ricordiamoci, in un sistema che si fonda sull’obbligatorietà dell’azione penale. Anche, e forse soprattutto, dalla pressione che eserciteranno le procure avremo un’idea più chiara sul possibile successo della Voluntary 2. Si tratta davvero dell’ultima chiamata? La risposta non è tanto nelle indecifrabili intenzioni del legislatore, ma nella possibilità per i contribuenti di sentirsi tutelati nell’aderire al nuovo patto di trasparenza. 
E chi, invece, sarà maggiormente scoraggiato?
Fabbiani Il problema di riaprire gli anni decaduti, quindi parliamo del 2006 con riferimento ai paesi black-list e del 2010 per quelli white list, non è un bel segnale. In passato, l’estensione degli anni accertabili riguardava i contribuenti che non accedevano ai provvedimenti agevolativi. Secondo il mio punto di vista di professionista, questo è un elemento di insuccesso della voluntary bis in termini di gettito. Alcuni contribuenti potrebbero non aver aderito alla prima edizione perché hanno avuto un 2010 “pesante” e avrebbero invece aderito oggi, se non vi fosse stata la proroga dei termini di decadenza. La seconda categoria di potenziali interessati, scoraggiati dall’attuale testo della norma, è quella dei titolari di denaro contante depositato nelle cassette di sicurezza o altrove. Quest’ultima importante platea di contribuenti avrebbe potuto decretare il successo di questa nuova edizione della Voluntary. Il problema della regolarizzazione del contante è legato alla impossibilità di datare la sua formazione e, quindi, di poterne verificare la rilevanza fiscale. In molti casi, l’esistenza di importi elevati appare del tutto incompatibile con la loro formazione esclusiva in anni recenti ancora accertabili. Tuttavia, a fronte di una prova contraria impossibile da rendere da parte del contribuente, viene tassato l’intero capitale. In considerazione di queste difficoltà, il legislatore avrebbe potuto prevedere una parziale rilevanza di tali importi ai fini reddituali, agendo quindi sull’imponibile, piuttosto che su un’aliquota flat, che pure è stata rimossa dal testo della normativa vigente. 
De’ Mozzi Per il contante rimane complicata la riemersione. Come per la prima voluntary, per il contante detenuto all’estero manca l’espressa copertura dalle sanzioni valutarie. In generale, rimane inoltre la difficoltà di datare la formazione del contante e di documentare la sua movimentazione, problemi che con un sistema forfettario di tassazione potevano trovare soluzione. 
Massarotto Il successo della vd2 potrà dipendere dal successo dello scambio d’informazioni, ma se ho preso altri lidi con il mio patrimonio, la voluntary potrebbe essere più complessa rispetto alla prima edizione. Non c’è più la pressione delle banche svizzere. Ci sono strutture societarie che hanno fatto giri lunghi tra varie piazze finanziarie, per cui diventa più complicato ricostruire tutto. 
Astolfi Probabilmente, stanti le incertezze di cui abbiamo finora parlato, sarebbe stato meglio prevedere una voluntary permanente, facendolo in maniera chiara, rafforzando cioè il ravvedimento operoso, che oggi non copre il penale. 
Il ravvedimento operoso può davvero costituire uno strumento alternativo?
D’Urbano Sì, per il contribuente che intenda eliminare il rischio di una contestazione per il reato di dichiarazione infedele. Il nuovo comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 prevede infatti l’esclusione della punibilità del reato di dichiarazione infedele nel caso di ravvedimento operoso intervenuto prima della formale conoscenza, da parte del contribuente, di accessi, ispezioni, verifiche o comunque prima dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Costituendo il requisito della formale conoscenza di verifiche il presupposto anche per accedere alla Vd, ne deriva che il contribuente che voglia tutelarsi dal rischio di una contestazione penale per dichiarazione infedele, potrà valutare se accedere alla procedura di Voluntary ovvero a quella del ravvedimento operoso.
In conclusione, qual è il vostro giudizio definitivo sulla Voluntary disclosure bis?
Astolfi Il giudizio è negativo: è molto più complicata della precedente e sono stati riaperti termini ormai chiusi. Questo non è il fisco amico di cui si parla. 
Viotto Sono d’accordo. Hanno complicato le cose e non hanno chiarito molti nodi irrisolti della prima edizione, per esempio come trattare il credito d’imposta. Detto questo, a mio avviso vi sono le condizioni per raggiungere gli obiettivi di gettito prefissati. 
De’ Mozzi Dovendo dare un giudizio sintetico, questo non può che essere negativo. Questa Voluntary doveva servire a fare riemergere il contante e ad aiutare gli imprenditori a fare disclosure, mentre manca ancora la completa copertura penale, sia per i reati tributari, sia per quelli societari. 
Massarotto Il successo dipenderà dall’invasività dell’Agenzia delle entrate, dalla rapidità e capillarità dello scambio di informazioni a livello internazionale. Questi possono essere i driver per far davvero funzionare la nuova voluntary. Vedremo se prima di Natale verrà pubblicata qualche lista che spingerà l’adesione. 
Briguglio È difficile dare giudizi preventivi in maniera sintetica. Quello che si può dire con certezza è che la nuova Voluntary non ha fatto tesoro dell’esperienza maturata con la prima edizione del provvedimento. In quell’occasione si è visto un enorme carico di lavoro dei professionisti e degli uffici pubblici, che rischia di ripetersi anche in questa occasione. La mera riapertura dei termini, che lascia irrisolte tutte le questioni aperte della prima edizione, non può che portare a un giudizio negativo. Sono molto scettico anche sull’utilità della misura riguardante le cassette di sicurezza. Anche sul fronte della semplificazione mi sarei aspettato una soluzione, che non è arrivata.
Fatta A differenza della prima voluntary, la nuova procedura rischia di essere meno accattivante. Sembra che non sia stato replicato il sistema «del bastone e della carota». Questa volta il contribuente potrebbe essersi reso conto dei limiti della collaborazione volontaria in termini di rischi penali, tanto che potrebbe preferire non accedervi in assenza di una reale «carota», che sarebbe potuta sostanziarsi, per esempio, nell’estensione (ragionata) della causa di non punibilità.  
Di Fiorino Da penalista rilevo che il legislatore si è limitato a svolgere il compitino. Non ha in alcun modo tenuto in considerazione l’esperienza maturata con la prima Voluntary e si è limitato a richiamare la precedente legislazione, senza recepire le indicazioni e le critiche provenienti dagli addetti ai lavori. Per altro, oggi si parla di legge sulla seconda voluntary, ma in realtà siamo ancora di fronte a un decreto-legge, circostanza che impone un approccio prudente. 
D’Urbano Io penso che alla base dei provvedimenti di Voluntary vi è l’intenzione di consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale senza che ciò dia luogo a un condono: la decisione di non prevedere una copertura penale totale è pertanto coerente con l’intenzione del legislatore. Tanto considerato, resta comunque da valutare la capacità di un tale strumento di far effettivamente emergere attività non dichiarate. Pur nel rispetto della filosofia di fondo del provvedimento, la nuova Vd avrebbe però potuto ovviare a talune lacune che non trovavano invece una spiegazione pur alla luce dell’intento del legislatore, come per esempio l’esclusione del reato di ricettazione dalle fattispecie penali per cui l’accesso alla Vd esclude la punibilità.
Fabbiani Secondo me il provvedimento ha due criticità che derivano da vincoli politici: non si è mai voluto fare un condono, quindi, nessuno sconto sulle imposte, che quindi devono essere calcolate analiticamente e si è inteso limitare al massimo la copertura penale, includendo i soli reati strettamente connessi con l’evasione. Partendo da queste premesse, le norme sono necessariamente complesse e comportano inevitabilmente grossi problemi applicativi in termini teorici e pratici. A questo riguardo, non dobbiamo dimenticare le difficoltà incontrate dai professionisti nella prima Voluntary, con proroghe e modifiche normative approvate in prossimità della prima scadenza dei termini. Oggi, come nella prima edizione, si è privilegiato il politically correct all’efficacia e all’efficienza del provvedimento normativo e, quindi, sono scettico sul raggiungimento degli obiettivi di gettito. Spero che in sede di conversione vi siano modifiche alla norma, magari dopo l’esito referendario, quando gli equilibri politici potrebbero essere più stabili. 

[/auth]

Leggi anche...
Le Fonti – Legal TV
Le Fonti TOP 50 2023-2024
Speciale legge di bilancio 2024
Speciale Decreto whistleblowing
Approfondimento – Diritto Penale Tributario
Speciale Malasanità 2024
Directory Giuridica
I più recenti
Orrick e LS Lexjus Sinacta nel finanziamento per l’acquisizione del residuo 30% di Gema da parte di Reway Group
I-law Studio legale rafforza il Team “Special Situations & UTP” con 8 nuovi avvocati
Trend-Online.com: il nuovo look dell’informazione online
I dettagli dell’acquisizione delle quote in Adriatic LNG da parte di VTTI e SNAM

Newsletter

Iscriviti ora per rimanere aggiornato su tutti i temi inerenti l’ambito legale.