Avvocati: l’obbligo formativo non è personalizzabile

La formazione continua per gli avvocati è obbligatoria e non personalizzabile. La sentenza CNF n. 91/2024 ribadisce l'importanza dell'aggiornamento costante delle competenze.

Il sistema di formazione continua per gli avvocati è obbligatorio e non può essere adattato ai desideri o alle preferenze individuali degli iscritti.

Un recente caso esaminato dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha visto un avvocato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona. L’accusa? Violazione dell’obbligo di formazione continua, come previsto dagli articoli 15 e 70 comma sesto del codice deontologico forense e dagli articoli 6 e 12 del regolamento CNF n. 6/2014.

Formazione focalizzata sulle proprie materie

L’avvocato in questione non aveva ottenuto alcun credito formativo obbligatorio nel triennio di riferimento, motivo per cui gli era stata inflitta la sanzione della censura. In sua difesa, l’avvocato aveva argomentato che il professionista è libero di scegliere gli strumenti di formazione e le relative attività ai sensi dell’articolo 7 del regolamento CNF n. 6/2014. Inoltre, sosteneva che la formazione dovesse essere inerente alle materie di cui si occupa prevalentemente, altrimenti si tratterebbe di una mera raccolta di punti.

La formazione continua è obbligatoria

Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 91/2024, ha respinto il ricorso dell’avvocato. Il CNF ha sottolineato che il sistema di formazione continua per gli avvocati è obbligatorio (art. 35) e non può essere adattato ai desideri personali degli iscritti. La formazione deve includere obbligatoriamente la deontologia forense e non solo l’approfondimento delle conoscenze e competenze professionali già acquisite, ma anche il loro costante accrescimento e aggiornamento.

La sentenza del CNF

La sentenza n. 91/2024 del Consiglio Nazionale Forense ha confermato l’importanza di un sistema di formazione continua che sia coerente con gli obiettivi di mantenere e accrescere le competenze degli avvocati. Il CNF ha affermato che “Il sistema di formazione continua previsto per l’Avvocato è cogente (art. 35) e non può essere ritagliato sui desiderata o sulle valutazioni dei singoli iscritti”. Questo sistema riguarda non solo l’approfondimento delle conoscenze e competenze professionali già acquisite, ma anche il loro costante accrescimento ed aggiornamento.

La formazione continua è un elemento cruciale per la professionalità degli avvocati. Non solo garantisce che essi rimangano aggiornati sulle nuove leggi e regolamenti, ma assicura anche che le loro competenze rimangano al passo con i cambiamenti della società e del mondo giuridico. La normativa del CNF n. 6/2014 specifica chiaramente che gli avvocati devono partecipare a corsi di formazione che coprano un’ampia gamma di argomenti, compresa la deontologia forense.

Crediti formativi obbligatori

Gli avvocati sono tenuti a ottenere un numero minimo di crediti formativi ogni triennio. Questi crediti devono essere acquisiti attraverso la partecipazione a corsi, seminari e altre attività di formazione riconosciute dal CNF. L’obiettivo è garantire che tutti gli avvocati mantengano un elevato standard di competenza e professionalità.

La formazione continua non è solo un obbligo deontologico, ma una necessità per garantire che gli avvocati possano offrire servizi di alta qualità ai loro clienti. Il sistema attuale, che non permette personalizzazioni basate sui desideri individuali degli iscritti, mira a mantenere un livello uniforme di competenza all’interno della professione. La sentenza del CNF n. 91/2024 ribadisce l’importanza di un impegno costante nella formazione e nell’aggiornamento delle competenze per tutti gli avvocati.

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