Come cambiano le parcelle degli avvocati

Dopo aver introdotto nel Dl fiscale l’equo compenso, il ministro della Giustizia
ridisegna i parametri per regolare la liquidazione delle spese. Definite nel dettaglio anche le tariffe per l’attività stragiudiziale di mediazioni e conciliazioni.
Per l’Antitrust: “Stabilire soglie minime viola la concorrenza”.

Nuovi parametri ed equo compenso. Sono tante le novità in arrivo per le parcelle legali. L’ultima in ordine di tempo è quella relativa ai parametri che regolano la liquidazione delle spese o il mancato accordo sul compenso. Ad aggiornare le vecchie tariffe previste dal decreto ministeriale 55 del 2014 ci ha pensato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, con un provvedimento firmato all’inizio di dicembre.
[auth href=”https://www.lefonti.legal/registrazione/” text=”Per leggere l’intero articolo devi essere un utente registrato.
Clicca qui per registrarti gratis adesso o esegui il login per continuare.”]Il decreto è il frutto di un lavoro di collaborazione con il Consiglio nazionale forense, che aveva elaborato delle proposte di modifica già dallo scorso febbraio. Nel valutare l’impatto prodotto dai nuovi parametri sulla vita professionale degli avvocati a due anni di distanza dall’entrata in vigore del dm 55/2014, il Cnf aveva ammesso che, in linea generale, le nuove regole hanno consentito «liquidazioni più significative dal punto di vista economico» rispetto al regime del previgente dm 140 del 2012. Malgrado questo, secondo l’organismo di rappresentanza dell’ordine, in molti casi tali parametri «appaiono non proporzionati rispetto all’attività difensiva concretamente ed effettivamente svolta». Da qui i consigli al governo per ritoccare le tariffe, in particolare quelle dell’attività stragiudiziale, il terreno più critico. Per superare le imprecisioni normative, l’organismo guidato da Andrea Mascherin ha proposto l’introduzione di due tabelle distinte per assistenza e consulenza. Con la prima che presuppone un’opera continuativa articolata in diverse attività, comprese quelle esercitate in sede di negoziazione assistita, e la seconda circoscritta, invece, nel tempo e nel merito.

Risoluzioni alternative
Per quanto concerne la disciplina del compenso dovuto nell’ambito della mediazione, esteso anche alle Adr (alternative dispute resolutions,) e agli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, per il Cnf è opportuno applicare, tenendo conto delle fasi effettivamente svolte, o una tabella generica come quella attuale in base al valore della controversia, oppure una più particolareggiata e specifica con un compenso omnicomprensivo che si riferisce a tre distinte fasi in cui si articoli la mediazione. Il contributo dell’Ordine è stato esplicitamente sottolineato dal Guardasigilli. L’intervento normativo, si legge in una nota del ministero della Giustizia, «ha recepito alcune delle proposte avanzate dal Consiglio nazionale forense». In particolare, quelle volte ad evitare che «il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell’avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, con il rischio di rendere inadeguata la remunerazione della prestazione professionale». Altre modifiche raccolte sono state quelle volte ad «aumentare i compensi dovuti all’avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia mediante l’incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo, sia mediante l’aumento della soglia massima di soggetti assistiti» e a «consentire, nel processo amministrativo, una maggiorazione del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio quando l’avvocato propone motivi aggiunti».
Sul terreno scottante delle attività stragiudiziali, le modifiche apportate al decreto ministeriale hanno cercato «di eliminare dubbi interpretativi e di colmare vuoti della regolazione, come nei casi di compensi tabellari da riferirsi ad avvocati che svolgano funzioni in sede di arbitrato o nei casi in cui è stata integrata la disciplina parametrale, prevedendo un compenso per l’attività svolta dall’avvocato nei procedimenti di mediazione e nei procedimenti di negoziazione assistita».

Le modifiche del governo

Nel dettaglio, la riduzione del compenso affidata alla discrezionalità del magistrato, non può andare al di sotto del 50%. Quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, invece, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (al posto dell’attuale 20%) fino ad un massimo di trenta soggetti (rispetto ai precedenti dieci). Se la prestazione professionale non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso liquidabile può essere ridotto fino ad un massimo del 30%. Per quanto riguarda i giudizi davanti al Tribunale amministrativo regionale e al consiglio di Stato il compenso può essere aumentato fino al 50% se vengono proposti motivi aggiuntivi. A chiudere le modifiche c’è l’attesa tabella per la negoziazione assistita e la mediazione, che regola nel dettaglio i compensi minimi per la fase di attivazione, la fase di negoziazione e la conciliazione sulla base di soglie relative al valore economico dell’atto. Si parte dalla più basse, che va da 1 centesimo a 1.100 euro, fino a quella che riguarda somme in ballo da 260mila a 520mila euro.

Compenso proporzionato
L’altra grande novità, collegata a filo doppio col decreto ministeriale, è l’equo compenso per tutti i professionisti, la cui introduzione è prevista dal decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio, diventato legge nelle scorse settimane. La norma stabilisce sostanzialmente che il compenso, nel caso di rapporti regolati da convenzioni o di contratti predisposti unilateralmente da imprese bancarie, assicurative ed imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole o medie imprese, debba necessariamente essere proporzionato alla quantità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa, sulla base di determinati parametri. Tali parametri sono diversi per le varie categorie e, per gli avvocati, rimandano a quelli fissati nel decreto 55 che Orlando si appresta ora a modificare. Piatto forte del nuovo quadro legislativo sono le cosiddette clausole vessatorie, che potranno essere dichiarate nulle dal giudice, il quale provvederà poi a determinare il compenso, purché l’azione legale sia proposta entro e non oltre 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto che le contiene.

Le clausole vessatorie

In particolare, saranno considerate vessatorie, a meno che non siano state oggetto di trattativa e approvazione specifiche, le clausole che: attribuiscono al cliente la facoltà di rifiutare la stipula per iscritto degli elementi essenziali del contratto; pongono a carico del professionista l’anticipazione delle spese della controversia; impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese che sono direttamente connesse alla prestazione dell’attività oggetto della convenzione; prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; prevedono che, nel caso in cui il professionista sia un avvocato e le spese di lite siano liquidate in favore del cliente, al legale sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche se la parte abbia interamente o parzialmente corrisposto o recuperato tali spese; prevedono che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con lo stesso cliente che preveda compensi inferiori a quest’ultima, la stessa si applichi anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; prevedono che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
Saranno, invece, considerate comunque vessatorie le clausole che riservano al cliente la facoltà di modificare le condizioni contrattuali in maniera unilaterale e quelle che attribuiscono al cliente la facoltà di pretendere dal professionista prestazioni aggiuntive a titolo gratuito.

La bocciatura dell’Antitrust

L’Antitrust ha bocciato senza appello la modifica legislativa. In una segnalazione inviata ai presidenti delle Camere e al premier Paolo Gentiloni, l’authority guidata da Giovanni Pitruzzella ha spiegato che l’equo compenso «in quanto idoneo a reintrodurre un sistema di tariffe minime, peraltro esteso all’intero settore dei servizi professionali, non risponde ai principi di proporzionalità concorrenziale» e si pone «in stridente controtendenza con i processi di liberalizzazione» che hanno riguardato anche «il settore delle professioni regolamentate». Secondo l’Antitrust con l’equo compenso «viene sottratta alla libera contrattazione tra le parti la determinazione del compenso dei professionisti», e «sarebbero i newcomer», gli ultimi arrivati sul mercato delle professioni, «ad essere pregiudicati dalla reintroduzione di tariffe minime» perché «vedrebbero drasticamente compromesse le opportunità di farsi conoscere sul mercato e di competere con i colleghi affermati».

Orlando va avanti

Allo stesso tempo, ha proseguito il Garante, «la reintroduzione di prezzi minimi cui si perverrebbe attraverso la previsione ex lege del principio dell’equo compenso finirebbe per limitare confronti concorrenziali tra gli appartenenti alla medesima categoria, piuttosto che tutelare interessi della collettività». Secondo Orlando, invece, l’equo compenso rappresenta «una importante conquista che finalmente pone rimedio a una sperequazione evidente tra grandi committenti e professionisti. Penso che sia uno strumento da sviluppare ulteriormente ma anche un punto di partenza solido su cui attestarsi».

Le modifiche nella manovra

In occasione dell’iter parlamentare della legge di bilancio è stato inoltre approvato un emendamento di Nunzia De Girolamo (Forza Italia), appoggiato dalla responsabile Pd per il lavoro, Chiara Gribaudo, che ha rafforzato le garanzie per i professionisti. La norma ora prevede che l’equo compenso non «tenga conto» dei parametri ministeriali, ma sia «conforme» ad essi. Per quanto riguarda le clausole vessatorie, l’emendamento prevede che siano considerate tali anche quando frutto di «specifica approvazione e trattazione». Infine, l’azione di nullità della clausole diventa imprescrittibile. Salta, in sostanza il termine di 24 mesi entro il quale il professionista avrebbe dovuto rivolgersi al giudice, pena la decadenza del diritto, per chiedere l’annullamento delle condizioni contrattuali illegittime.

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