Lo Stato scommette sullo scambio di informazioni

L’invio automatico dei dati tra le diverse autorità fiscali potrebbe rivelarsi decisivo per il successo della seconda edizione della procedura volontaria per il rientro dei capitali illecitamente detenuti all’estero. Anche se…

[auth href=”https://www.lefonti.legal/registrazione/” text=”Per leggere l’intero articolo devi essere un utente registrato.
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A fare la differenza questa volta potrebbe essere l’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni fiscali, meccanismo grazie al quale le diverse autorità fiscali potranno inviarsi dati relativi ai contribuenti residenti, usufruendo di una procedura amministrativa che non richiede l’intervento dell’autorità giudiziaria. Nonostante le previsioni sulla seconda versione del provvedimento stimino il coinvolgimento di almeno 27.090 contribuenti, per un valore complessivo di 1,6 miliardi di euro, i dubbi e le perplessità che hanno trattenuto i contribuenti dall’aderire alla prima non sembrano essere spariti, soprattutto a causa delle numerose lacune presentate dal decreto. Dubbi e perplessità di cui si è discusso nella tavola rotonda organizzata da Legal dal titolo Voluntary discolsure bis e scambio automatico internazionale delle informazioni fiscali. Le prospettive, moderata da Angela Maria Scullica, direttore responsabile delle testate economiche di Le Fonti, alla quale hanno partecipato Lorenzo Bertacco di Aiello Avvocati Associati, Eugenio Briguglio dello Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili, Giorgio D’Amico di Loconte&Partners, Francesco Fabbiani di F&C Studio Legale Tributario, Giuliano Foglia dello studio Foglia Cisternino & Partners, Roberta Guaineri dello Studio De Castiglione, Guaineri, Andrea Lo Presti di Russo De Rosa Associati, Sara Mancinelli di Clifford Chance, Stefano Massarotto dello Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci, e Barbara Pizzoni dello Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi.

 

Qual è il ruolo del Common reporting standard (Crs) nella lotta all’evasione fiscale?

d’amico Il Crs è una creatura dell’Ocse che nasce a seguito di decisioni politiche prese negli anni scorsi nell’ambito del G20. Sicuramente sulla sua creazione ha influito molto la questione americana: i Paesi del G20 si sono sentiti lasciati indietro dagli americani nel momento in cui questi ultimi hanno unilateralmente imposto determinati obblighi di rendicontazione in capo agli intermediari di tutto il resto del mondo. Il Crs è quindi un tentativo di instaurare a livello globale un meccanismo attraverso il quale le amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti all’iniziativa possano scambiarsi informazioni di natura fiscale. Si tratta di una cosa molto semplice: l’idea è che ogni Stato raccolga dai propri intermediari finanziari le informazioni che riguardano i residenti stranieri e poi le distribuisca ai Paesi di provenienza. Si tratta però di un fenomeno molto complesso non solo dal punto di vista logistico, ma anche tecnico: nei vari Paesi le realtà economiche e giuridiche non sono interpretate sempre allo stesso modo. Si pone quindi il problema di avere un sistema di scambio d’informazioni che sia uguale per tutti e sulla base del quale si riesca a far funzionare una macchina estremamente complessa, perché si tratta di milioni di rapporti e dati che devono essere raccolti, catalogati e trasmessi periodicamente. Più di 100 Paesi hanno dichiarato di aderire; alcuni, tra cui l’Italia, cominciano quest’anno a scambiare dati con riferimento al 2016 e altri cominceranno nel 2018 a scambiare dati relativi al 2017. Questa tendenza alla maggiore trasparenza e alla maggiore quantità di informazioni rappresenta la principale motivazione per aderire alla Vd.

massarotto Il Crs è uno strumento molto efficace in linea di principio, ma qualcuno lo ha chiamato anche il Leviatano, il mostro. Chi lo ha letto sa che è un documento di 700 pagine in inglese più il manuale. È un oggetto importante che funziona solo se verranno superate quelle differenze legislative (per esempio, in tema di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio), di mezzi ecc., ancora oggi esistenti tra i diversi ordinamenti. Probabilmente, in Europa, è ragionevole aspettarsi che tutti gli Stati siano allo stesso livello, però quelli che oggi ancora chiamiamo paradisi fiscali non sono allo stesso livello e la verifica della clientela (la cosiddetta due diligence) non è la medesima. Parlando della Vd, con tutti i suoi pro e i suoi contro, io non credo ai contribuenti italiani che non l’hanno fatta perché non ne erano a conoscenza: la verità è che pensavano di poterla evitare. Oggi un contribuente aderisce solo se ritiene che si sia alzata l’asticella del rischio, e quindi solo se il Crs funziona. A oggi possiamo dire che deve essere ancora effettivamente implementato. Lo scambio su cui si può discutere non è quello automatico ma quello su richiesta, perché Stati come Svizzera e il principato di Monaco hanno firmato convenzioni conformi al modello Ocse o accordi simili sullo scambio su richiesta (Tiea). Una novità che, a mio avviso, nella Vd potrebbe essere di incentivo sono le liste selettive dei soggetti che si sono trasferiti all’estero, fittiziamente o realmente poco importa. È una disposizione secondo cui i comuni inviano all’Agenzia delle entrate entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, gli elenchi dei richiedenti per la formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e patrimoniali estere non dichiarate. La Vd1 a mio avviso è stata spinta dalle banche svizzere, perché i conti iniziavano a essere bloccati. Potrebbero essere numerose le situazioni di fatto di contribuenti italiani che negli ultimi anni hanno trasferito la propria residenza in Svizzera o in altri Paesi black list in modo effettivo, oppure fittizio; e ciò al fine di ottenere la residenza nello stesso Paese ove sono depositati gli asset e acquisire così dagli intermediari finanziari la piena disponibilità delle attività.  Se l’Italia è in grado di individuare questi soggetti, può stimolare una Vd che è partita abbastanza in sordina.

foglia Sicuramente il Crs potrebbe avere una certa rilevanza nella scelta di aderire alla nuova Vd; tuttavia, occorre considerare che l’introduzione di tale disciplina dovrebbe aver già influenzato le scelte di adesione alla precedente edizione e, pertanto, non è detto che assuma oggi un peso determinante per chi aveva deciso di non aderire nel 2016. Un elemento che, invece, potrebbe avere significativo rilievo per indurre taluni contribuenti ad aderire, potrebbe essere la norma di recente introduzione che attribuisce ai comuni l’onere di comunicare all’amministrazione finanziaria le liste dei contribuenti che hanno trasferito la residenza all’estero negli ultimi dieci anni. I contribuenti che si trovano in situazioni di debolezza dal punto di vista della residenza fiscale potrebbero valutare con maggiore convinzione l’adesione alla nuova procedura.

briguglio Siccome il Crs si comincerà ad applicare, per i numerosi Paesi che vi hanno aderito (tra cui curiosamente non compaiono gli Usa che peraltro da tempo hanno adottato il Fatca) a partire dal 2016, non ritengo che questo ulteriore istituto possa rappresentare lo strumento decisivo al fine di indurre i contribuenti italiani ad aderire alla, non so se ultima o, come sempre succede in Italia, penultima, versione della Vd. L’adesione alla precedente è stata, infatti, determinata da una serie di cause concomitanti, non ultima la pressione proveniente dagli istituti di credito svizzeri a causa del fatto che il legislatore elvetico aveva introdotto il reato di riciclaggio di denaro non dichiarato al fisco chiamando a rispondere di tale reato anche l’intermediario finanziario (banca o fiduciario). Nessuno degli intermediari finanziari svizzeri, quindi, dalla data di introduzione del nuovo reato (1 gennaio 2015) ha più movimentato i soldi dei clienti italiani, i quali sono stati quindi “sollecitati” ad aderire alla Vd. Il Crs, tuttavia, costituirà certamente uno strumento di indagine importante. Chi pensava di nascondere i soldi deve sapere che d’ora in avanti il nascondiglio potrà essere scoperto. Nei prossimi anni non basterà più portare i soldi fuori dal confine italiano per farne perdere le tracce. Stesso discorso vale anche per coloro che hanno capito che in Svizzera le cose stavano per cambiare e hanno spostato i soldi in altri paradisi fiscali prima che entrasse in vigore il reato di riciclaggio. Anche questi contribuenti devono aver presente che il venir meno del segreto bancario e l’adozione di scambi di informazione sempre più efficaci costituisce ormai una linea di tendenza irreversibile.

massarotto Probabilmente ci sono molti patrimoni ancora fuori, ma sono i più complessi. Sono queste le situazioni che il Crs potrebbe oggi non tracciare fino a una sua effettiva implementazione. Temo che la spinta vera per la Vd2 siano le liste selettive e gli scambi di informazione su richiesta, come è già avvenuto tra Svizzera e Olanda. Se l’Italia, con gli Stati che aderiscono, avrà modo di attivare richieste di gruppo sulle basi di indizi, sarà molto più utile rispetto allo scambio di informazioni automatico.

 

Confrontiamo la Vd1 con la Vd2…

d’amico La prima Vd, come ricordato, è stata incoraggiata moltissimo dall’atteggiamento che la Svizzera ha avuto nei confronti dei conti irregolari. Per quanto riguarda la Vd2, in Svizzera potrebbe esserci ancora qualcosa, ma il grosso è stato rimpatriato. Sembra piuttosto che a mancare all’appello siano gli altri Paesi, in cui non ci sono state iniziative aggressive come in Svizzera per costringere i propri clienti a intraprendere il percorso di disclosure. In questo momento l’unica spinta alla disclosure è il timore di essere scoperti attraverso lo scambio di informazioni automatizzato a livello globale, il quale è però ancora in una fase iniziale della sua storia.

foglia Non essendoci stata una disposizione che nell’ambito della legge di riapertura abbia agevolato la regolarizzazione del contante, probabilmente, al di là di situazioni particolari, questo provvedimento non avrà un grandissimo appeal o un grandissimo ritorno in termini di gettito. Ritengo sia stato sovrastimato l’importo, quantificato in 1,6 miliardi: difficilmente si potrà raggiungere una cifra del genere, a meno che non intervenga un provvedimento che, per l’appunto, consenta in maniera meno onerosa rispetto alla prima edizione di sanare il contante, e cioè la parte più importante e significativa che manca all’appello. Chi ha aderito alla prima Vd l’ha fatto guardando in prospettiva: non dobbiamo dimenticare che dal primo gennaio 2015 è stato introdotto anche il reato di autoriciclaggio. Ci sono anche tanti contribuenti che, mal consigliati, non hanno tenuto in considerazione questo aspetto. Inoltre, non possiamo dimenticare che, anche nell’ottica dell’autoriciclaggio, la nuova norma che prevede la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle liste dei contribuenti che hanno trasferito la residenza all’estero, dovrebbe essere valutata con attenzione. Chi sceglie di non aderire, infatti, qualora dovesse emergere che ha fittiziamente trasferito la residenza all’estero, in ipotesi anche al fine di evitare l’adesione alla prima Vd, dovrà essere pronto a confrontarsi con tutte le conseguenze del caso, anche in termini di autoriciclaggio. Non può essere escluso, infatti, che ai fini dell’integrazione del reato, il fittizio trasferimento della residenza all’estero, possa essere utilizzato quale circostanza aggravante. In conclusione, quindi, è opportuno che tutti i contribuenti mal consigliati in occasione della prima edizione, facciano un’attenta riflessione al fine di verificare l’opportunità di aderire alla riapertura.

pizzoni Il limite principale di questa Vd2 consiste nel fatto di non riuscire a raggiungere quei soggetti che non hanno voluto aderire alla prima edizione. Si tratta in particolare di persone che hanno compiuto reati di natura extra tributaria che la Vd non copriva e non copre. La prima edizione è andata a sanare la posizione della grandissima parte dei soggetti che avevano mantenuto all’estero un patrimonio frutto al più di evasioni fiscali, spesso peraltro risalenti nel tempo. La Vd2 per essere un successo dal punto di vista del gettito avrebbe dovuto consentire l’emersione dei patrimoni personali e aziendali formati mediante il compimento di reati ulteriori rispetto a quelli fiscali. Così non è avvenuto, anzi è stato previsto un ulteriore reato per coloro i quali dovessero aderire fraudolentemente per fare emergere attività finanziarie e patrimoniali provenienti da reati diversi da quelli tributari.

guaineri Anch’io concordo che la nuova Vd sia un’occasione mancata perché non ha colmato le lacune della precedente normativa. Un dato nuovo e interessante che ritengo debba essere analizzato riguarda la nuova fattispecie di reato di ricorso fraudolento alla procedura, introdotto dall’art. 5 octies, co. 1, lett. i)  d.l. 193/2016, ai sensi del quale, «chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante provenienti da reati diversi da quelli di cui all’art. 5-quinquies, comma 1, lettera a), è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all’art. 5-septies». Si tratta di un reato che può essere commesso solo dal contribuente tenuto agli obblighi dichiarativi di attività estere ex art. 4 D.L. 167/1990 che aderisce alla Vd (la norma non include gli altri contribuenti che comunque possono attivare la voluntary cosiddetta domestica). Viene punita la condotta di chi si avvale della procedura di Vd ricorrendo ad artifici (simulazione/dissimulazione della realtà esterna) o raggiri (simulazione/dissimulazione sostenuta da parole o argomentazioni) per sanare risorse finanziarie provenienti da reati diversi da quelli coperti dalla Vd. La Vd, infatti,  prevede una causa di non punibilità nei confronti dei soggetti che denunciano attività all’estero frutto di reati di natura fiscale; sono pertanto esclusi dal beneficio normativo tutte le altre fattispecie di reato eventualmente commesse dal contribuente al fine di creare provviste all’estero, per esempio truffe, appropriazioni indebite, falsi in bilancio ecc. Il consulente quando si appresta a fare redigere la dichiarazione di rientro dei capitali al proprio cliente deve sottoporre la questione e chiarire al cliente che deve ricostruire con esattezza le modalità attraverso le quali i capitali sono stati portati all’estero. Accade spesso, infatti, che sebbene la finalità per la quale si è posta in essere un’operazione di trasferimento illegittimo di capitali sia quella di non pagare le tasse, il comportamento integri un reato di altra natura, non coperto dal decreto legislativo 74 del 2000. Questo dettaglio, che non è un dettaglio ma un punto fondamentale della legge in esame, a mio avviso potrebbe pregiudicare un esito positivo della nuova Vd, dal momento che i capitali non rientrati fino a oggi, nella grande maggioranza dei casi, sono rimasti all’estero perché, appunto, non potevano essere oggetto della precedente Vd, in quanto frutto di violazioni di legge di natura non fiscale.  Un’ultima osservazione riguarda il rapporto con la procura. Tecnicamente la Vd esprime una causa di non punibilità che può essere dichiarata solo da un pm. Si sostiene, da alcune parti, che l’Agenzia delle entrate sia tenuta a comunicare tutte le Vd che sono state fatte: è compito del pm verificare se il contribuente possa beneficiare o meno della non punibilità; la Vd è, quindi, un’autodenuncia che potrebbe avere effetti negativi nei confronti del contribuente qualora il pm non ritenga che l’operazione sia, appunto, coperta dalla legge. È chiaro che questi elementi possono portare il contribuente italiano a spaventarsi anche se, a mio avviso, si tratta probabilmente dell’ultima occasione che si ha per regolarizzare il patrimonio estero, anche perché ormai con il reato di autoriciclaggio è praticamente impossibile utilizzare il patrimonio illegittimamente detenuto fuori dai nostri confini.

briguglio Quando si fa economia bisogna parlare di numeri non di morale. L’istituto della Vd è invece nato con la logica di moralizzare il Paese. Nei convegni che si sono moltiplicati sull’argomento alcuni relatori ricordavano che non si trattava di un condono, in quanto «si devono pagare ora tutte le imposte non pagate prima». Tale (peraltro eticamente condivisibile) affermazione di principio (ma che c’entra l’etica con l’economia?) cozzava non solo con qualsiasi logica di semplificazione, ma anche con la più banale considerazione che ben difficilmente un contribuente avrebbe potuto pagare più di quanto possedeva con l’effetto che, a mio avviso, gran parte dei patrimoni più rilevanti detenuti all’estero non sono stati regolarizzati. Il legislatore avrebbe dovuto avere il coraggio di introdurre alcuni correttivi sia dal punto di vista della quantità delle imposte dovute sia della semplificazione delle modalità di adesione che invece, per molti aspetti, restano ancora demandati all’interpretazione del singolo funzionario che esamina la specifica pratica. Così come avrebbe dovuto meglio chiarire i profili di non punibilità penale per chi aderisce alla Vd che, se nella precedente versione erano già abbastanza ambigui, lo sono ancor di più nell’attuale disciplina in cui è stata addirittura introdotta un’ulteriore ipotesi delittuosa.

mancinelli Ritengo che il successo o l’insuccesso di questa seconda edizione della Vd dipenda anche dal consiglio che noi professionisti diamo ai clienti. Nella prima edizione abbiamo riscontrato casi in cui siamo stati noi a convincere i clienti che la Vd fosse l’unica strada percorribile. Infatti, il messaggio che abbiamo trasmesso e che continueremo a trasmettere è che il mondo è cambiato. Anche se il Crs non è ancora totalmente efficace, tuttavia l’amministrazione finanziaria oggi possiede svariati strumenti di raccolta di informazioni, che vanno dagli accordi bilaterali alle direttive (da ultimo, la quarta direttiva antiriciclaggio, sulla base della quale le amministrazioni fiscali saranno obbligate a scambiare le informazioni raccolte ai fini antiriciclaggio). In aggiunta a ciò, l’amministrazione ha a disposizione anche canali meno istituzionali come quelli rappresentati dalle fughe di notizie (ricordiamo lo scandalo Panama Papers e altri simili), che sono una fonte preziosissima per l’Agenzia e per le procure. Per cui il messaggio che stiamo dando è che il mondo è cambiato in maniera irreversibile e tutti i Paesi evoluti sono in linea con questo cambiamento. Le poche piazze finanziarie che non si stanno adeguando sono quelle in cui il rischio paese è elevatissimo ovvero piazze più sofisticate, come per esempio gli Emirati Arabi, in cui tuttavia bisogna confrontarsi con norme di natura extra-fiscale che possono rendere difficoltosa la circolazione del denaro; in altri termini, piazze dove ci si potrebbe trovare in situazioni paradossali tali per cui per sfuggire al fisco si resta intrappolati in problematiche altrettanto spinose. Il nostro studio ha sin dall’inizio caldamente incoraggiato i clienti ad aderire alla Vd anche nei casi più complessi che implicavano costi elevati, a condizione che la protezione sul lato penale fosse indubbia. Devo dire che questa opera di convincimento è sempre andata a buon fine; per questo penso che il successo della Vd dipenda anche da noi.

fabbiani Noi possiamo sensibilizzare i clienti sui rischi che corrono nel presente e nel futuro non regolarizzando i capitali posseduti all’estero. Tuttavia non possiamo ignorare che le dinamiche per intercettare i clienti interessati alla nuova Vd sono completamente diverse rispetto a quelle della precedente operazione. Infatti, mentre nella prima edizione sono state principalmente le banche svizzere a originare il contatto tra professionista e cliente interessato, oggi, esaurito quel filone, il contatto si distribuisce e si polverizza nelle varie piazze finanziarie in cui sono ubicati i capitali. L’avvio di un incarico per la regolarizzazione dei capitali viene quindi a dipendere da una molteplicità di gestori patrimoniali e intermediari finanziari ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata, che hanno interesse a non modificare lo status quo. Si tratta di professionisti interessati a prospettare gli scenari in un certo modo, attenuando o alterando la percezione dei rischi da parte del cliente.  Sotto altri aspetti, non possiamo ignorare che l’adesione alla nuova Vd presenta anch’essa rischi per il contribuente legati all’incertezza interpretativa di alcuni aspetti e in particolare dell’estensione della copertura penale. C’è poi un tema di diversa gradazione del rischio a seconda che si faccia la Vd o meno alla luce dei reati non sanati dalla adesione, come per esempio l’appropriazione indebita. A fronte di questi aspetti rilevanti non coperti dalla legge, ci si chiede se è preferibile autodenunciarsi con la Vd o rimanere nell’ombra.  In merito ai costi troppo alti che potrebbero scoraggiare l’adesione, osservo che il legislatore italiano ha seguito le linee guida dell’Ocse e non ha fatto sconti sul pagamento delle imposte evase, ma ha ridotto solo le sanzioni. Una forfettizzazione agevolata della base imponibile probabilmente avrebbe denaturato il provvedimento. Quindi un provvedimento che voglia essere efficace nella regolarizzazione dei capitali dovrebbe essere concepito in modo integralmente diverso e somigliare più a un condono. Banca d’Italia stima in 120/180 miliardi i capitali non dichiarati all’estero: se così è, e se vogliamo raggiungerli, con questi costi e con queste mancate coperture non si va da nessuna parte.

 

Qual è la posizione dello Stato italiano rispetto alle misure anti riciclaggio?

lo presti In Italia siamo stati i primi a introdurre procedure di regolarizzazione, successivamente adottate da altri Stati. Nel 2001 e nel 2003 e poi nel 2009/2010 con lo scudo fiscale è stato possibile sanare le violazioni commesse con un costo quasi irrisorio, con una copertura penale molto più ampia e beneficiando dell’anonimato. Era improponibile, anche agli occhi della comunità internazionale, proporre una Voluntary disclosure che replicasse i contenuti dello scudo. Ma c’è anche un’altra questione. Come poteva lo Stato italiano proporre una Vd più conveniente per chi non aveva aderito alla prima? Sarebbe stato contraddittorio e fuorviante come messaggio. Se si vogliono davvero gettare le basi per un nuovo rapporto tra fisco e contribuenti si pone una questione di credibilità da parte dello Stato e se ne devono accettare le conseguenze. Non si possono trattare meglio i ritardatari di chi provvede ad attivarsi, come peraltro, purtroppo è successo per coloro che, pur avendo aderito alla Vd1, non hanno adempiuto agli obblighi fiscali nel 2014 e 2015. In questo caso sarebbe infatti convenuto non regolarizzare le annualità che non erano state oggetto della Vd perché poi è arrivata, sempre con il decreto 193/2016, una sanatoria gratis. C’è sempre quindi un’ambiguità di fondo dello Stato italiano. Se però, per una volta, si è voluto dare un messaggio di coerenza, mantenendo sostanzialmente nella Vd2 l’impianto precedente, la strategia può essere più o meno condivisibile, ma è comunque coerente. Detto questo, si doveva lavorare maggiormente sui difetti emersi dalla Vd1, facendo chiarezza su alcuni aspetti controversi e irrisolti, nonostante la profusione di circolari da parte dell’Agenzia delle entrate.

bertacco Sotto il profilo penale è difficile calcolare, e quindi anche gestire, il rischio del professionista che assiste il contribuente nella procedura di Vd. Non si tratta solo infatti di una mappatura di depositi e provviste all’estero, ma della loro puntuale ricostruzione in termini storici e finanziari, molto spesso risalente nel tempo, e non sempre suscettibile di adeguate conferme e riscontri che possano legittimarne l’effettiva veridicità e correttezza.

Non tutti hanno salutato favorevolmente l’introduzione della Vd e delle conseguenti cause di non punibilità, ritenuto che l’istituto potrà di fatto arrestare o depotenziare gli esiti delle indagini, ormai sempre più articolate e approfondite nel contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed evasione fiscale extra territoriali. Permangono notevoli perplessità sull’impatto della Vd rispetto a determinate condotte, che non sembrano godere della causa di non punibilità prevista dall’istituto, in quanti episodi antecedenti e/o susseguenti alle sole fattispecie penali tributarie previste dall’istituto. Si pensi a titolo solo esemplificativo alle ipotesi di appropriazione indebita, infedeltà patrimoniale e falso in bilancio (per gli episodi precedenti alla condotta fiscale); ovvero alla bancarotta e ai reati fallimentari (per gli episodi successivi). Sono state espresse numerose criticità, per l’esclusione dal catalogo dei reati non punibili del delitto di emissione di false fatture (ex art. 8 dlgs 74/2000), a differenza del reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false (ex art 2 dlgs 74/2000). Le censure insistono principalmente sulla contraddittorietà della tecnica legislativa e scelta di politica criminale, costituendo entrambe le fattispecie i due poli della stessa condotta di evasione. Analoghe considerazioni si pongono sulla qualificazione giuridica del fatto, in taluni casi configurabile come interposizione fittizia e trasferimento fraudolento di valori ex art. 12 quinquies L. 356/1992, che non gode della garanzia di non punibilità prevista per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio. L’incertezza sull’effettiva copertura penale, per siffatte ipotesi, potrebbe rivelarsi determinante nella decisione finale sull’adesione alla procedura. In ogni caso, una analisi definitiva sul punto rischia di essere prematura, perlomeno sotto il profilo penale, perché ancora non si conosce l’evoluzione investigativa e gli effetti che seguiranno dallo scambio automatico di informazioni.

d’amico Bisognerebbe allontanarsi dal moralismo e cercare di essere un po’ più laici e pragmatici. Innanzitutto, è un dato di fatto che oggi all’estero molti operatori non vivono il problema con la stessa intensità delle banche svizzere nel caso della Vd1. Dall’altro lato, alla luce dell’esperienza degli scudi fiscali e della Vd1, la Vd2 si presenta come una procedura molto onerosa rispetto alle certezze offerte. Sicuramente, tra oneri fiscali e costi dei professionisti, è un’operazione che può costare molto ma lascia aperti profili di rischio importanti, soprattutto sul fronte penale. Sui grandi numeri, è possibile che la valutazione di un costo elevato rispetto a un modesto beneficio atteso possa portare a un minore interesse nei confronti della procedura di emersione.

fabbiani Ritengo importante soffermarmi su un aspetto che non abbiamo toccato, ma che in realtà può incoraggiare le adesioni a questo nuovo provvedimento. I clienti che hanno delocalizzato i loro capitali in Paesi quali Bahamas, Panama o Emirati Arabi Uniti, stanno vivendo il problema dello spossessamento. Il controllo del loro capitale sta diventando un problema potrebbero essere interessati a risolvere. È uno dei fattori, non so se il principale, su cui potrebbe essere sensibilizzato il cliente per consentirgli una decisione più ponderata. Resta il fatto che il cliente è costretto a prendere una decisione muovendosi in un contesto di incertezza normativa e, in ultima istanza, di valutazione dei rischi.

guaineri Il cliente deve essere consapevole della portata del reato di autoriciclaggio. Se oggi qualcuno non accede alla Vd, corre il rischio che per il resto della sua vita non possa utilizzare quel determinato patrimonio senza incorrere nel reato di cui all’art. 648 ter cod. pen. È vero che il legislatore ha voluto espressamente escludere dalla portata incriminatrice della norma tutte quelle condotte che si concretizzano non già in un reimpiego di proventi delittuosi in attività produttive, ma nella mera utilizzazione (consumo) o godimento personale di questi ultimi. Se si utilizza il profitto dei reati per avviare un’attività commerciale (o altro) il soggetto sarà punito per autoriciclaggio; se li destina al consumo personale, tipo acquisto di autovetture, beni di lusso ecc., no. Si presenta, a questo punto, un altro tema: che cosa vuol dire immettere nel circuito economico un patrimonio? Per esempio, comprare una casa per se stessi non vuol dire utilizzare il denaro per immetterlo in un circuito economico, ma rivenderla al triplo del prezzo vuol dire farlo? A me sembra che le ricadute di questa normativa siano piuttosto rilevanti.

 

Infine, come si pongono gli Usa all’interno di questo contesto?

lo presti Gli Usa hanno imposto al mondo il Fatca per lo scambio di informazioni concernenti i cittadini e i residenti americani con attività finanziarie all’estero, anche per il tramite di strutture come trust e fondazioni, ma non garantiscono un analogo flusso di ritorno, a parità di situazione, nel caso di soggetti non americani con attività schermate negli Stati Uniti, né hanno aderito al Crs. Nel quadro della creazione di una black list a livello Ue, gli Stati Uniti, dai quali è partito l’impulso verso la trasparenza, potrebbero paradossalmente ritrovarsi a essere considerati un Paese non collaborativo. 

 

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